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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12779/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva mantenuto la condanna per il delitto contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato in concorso. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare: la difesa lamentava, in sostanza, che il giudice di merito non avesse concesso la misura sostitutiva richiesta. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che il giudice di appello aveva legittimamente valorizzato in senso negativo la recidiva dell'imputato in delitti contro il patrimonio, nonostante la giovane età, e aveva adeguatamente spiegato che tale dato incideva sfavorevolmente sulla prognosi circa l'adempimento delle prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare, anche considerando che l'imputato traeva sostentamento dalla commissione di delitti contro il patrimonio.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 c.p.

    La sentenza richiama la fattispecie concorsuale di furto in abitazione aggravato, già oggetto di condanna nei gradi di merito.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione richiamata come titolo del reato contestato.

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    Richiamata come aggravante del reato contestato.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato.

  • art. 3-bis d.lgs. 274/2000

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso contro il diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare è inammissibile se si limita a una censura generica e non confronta specificamente la motivazione del giudice di merito.
  • Nel giudizio prognostico ai fini della sostituzione della pena detentiva, la recidiva in reati della stessa indole patrimoniale può essere legittimamente valorizzata in senso negativo, anche quando l'imputato è giovane.
  • È sufficiente una motivazione che colleghi la pericolosità desunta dalla storia criminale dell'imputato alla concreta probabilità di inosservanza delle prescrizioni della misura sostitutiva.
  • Se il ricorrente non introduce questioni decisivamente idonee a scardinare la valutazione prognostica del giudice di merito, il ricorso è dichiarato inammissibile con applicazione della sanzione pecuniaria prevista per l'ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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