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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12968/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati e non consentiti tutti i motivi dedotti. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa, deducendo tre motivi: 1) mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la decisione di merito non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie; 2) violazione di legge e di norme processuali per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella misura prevalente; 3) violazione di legge con riferimento all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e del trattamento sanzionatorio già congruamente motivati in appello, mentre il terzo censurava una valutazione di merito adeguatamente giustificata.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro legale per la determinazione della pena, in un giudizio di merito ritenuto congruamente motivato.

  • art. 133 c.p.

    Indica i criteri di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito li avesse applicati correttamente e con motivazione adeguata.

  • art. 62-bis c.p.

    Non è citato espressamente, ma il ricorso riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la loro esclusione può essere giustificata dall'assenza di elementi positivi.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato solo in modo implicito dal riferimento a violazione di legge, norme processuali e vizio di motivazione; la Corte afferma che le doglianze sono non consentite in sede di legittimità perché mirano a una rivalutazione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata presenti un apparato argomentativo logico e non manifestamente illogico.
  • La censura sulla mancata assunzione di una prova decisiva è inammissibile se, nella sostanza, tende a contestare la ricostruzione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi, sulla gravità e callidità della condotta e sulla mancanza di segni di resipiscenza o di risarcimento, anche parziale, alla persona offesa.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo per vizi di legge o motivazione apparente; è sufficiente una motivazione che dia conto, in modo congruo, delle modalità del fatto e dei criteri legali di commisurazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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