Cassazione Penale, Ordinanza n. 12963/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo di ricorso mirava a una rivalutazione delle prove già esaminate e disattese dal giudice di merito, mentre la motivazione della sentenza impugnata era logica e adeguata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 9 maggio 2025, con cui era stata confermata la sua responsabilità per il reato di insolvenza fraudolenta. L'unico motivo dedotto contesta la legittimità della conferma della condanna, ma dalla motivazione emerge che la censura riproduce questioni già sollevate in appello e chiede in sostanza una nuova valutazione del compendio probatorio, prospettazione ritenuta incompatibile con il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente per il tema della valutazione della prova e del controllo sulla motivazione, nel senso che il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e non illogica.
La censura che mira a una rivalutazione del materiale probatorio è estranea ai motivi deducibili in cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre motivi che, sotto la veste di vizi di legittimità, mirino esclusivamente a una nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di merito resiste al sindacato di legittimità quando espone in modo non illogico e coerente le ragioni dell'affermazione di responsabilità.
- La riproposizione in cassazione di censure già formulate in appello e già specificamente disattese dal giudice territoriale non integra, di per sé, un valido motivo di ricorso se non denuncia reali vizi di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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