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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12962/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha contestato la legittimità della conferma della condanna, ma la censura, secondo la Corte, riproponeva questioni già dedotte in appello e chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio, in particolare del compendio accusatorio e dei tabulati telefonici, attività preclusa al giudice di legittimità. Con il secondo motivo ha denunciato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la decisione ingiustificata; la Corte ha però rilevato che il mancato riconoscimento era motivato dall'assenza di elementi positivi e dai precedenti penali dell'imputato, tra cui più condanne per reati della stessa indole e un precedente specifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e ha considerato manifestamente infondato il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando l'orientamento secondo cui tali attenuanti possono essere negate anche per la sola assenza di elementi positivi e valorizzando i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È il reato per il quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato, senza che in sede di legittimità fosse possibile una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in presenza dell'assenza di elementi positivi e di precedenti penali a carico dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione della sentenza di merito quando il ricorso si risolva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, salvo il controllo sulla tenuta logico-giuridica della motivazione stessa.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi o circostanze positive in favore dell'imputato.
  • Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche è consentito valorizzare i precedenti penali dell'imputato, soprattutto quando risultino più condanne per reati della stessa indole o un precedente specifico.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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