Cassazione Penale, Ordinanza n. 12969/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato e investiva esclusivamente il trattamento sanzionatorio, in particolare il bilanciamento tra la recidiva reiterata e le attenuanti. I sei motivi dedotti contestavano, in sostanza, la corretta applicazione del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, c.p., sostenendo che la recidiva avrebbe dovuto essere subvalente anche rispetto alle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la Corte di appello aveva invece correttamente riconosciuto la possibilità di prevalenza della sola attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., secondo quanto consentito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023, ma non delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul bilanciamento tra recidiva reiterata e attenuanti generiche, richiamando il principio per cui il divieto di prevalenza di tali attenuanti sulla recidiva reiterata non è irragionevole né arbitrario. Ha inoltre affermato che, quando concorrono più attenuanti e solo una non è soggetta al divieto di prevalenza sulla recidiva, deve operarsi una sola diminuzione se si riconosce la prevalenza di quella non preclusa, restando fermo il divieto per l'altra. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma, che vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, è ritenuta conforme a Costituzione e non manifestamente irragionevole, perché deroga all'ordinario bilanciamento con riguardo a un'attenuante comune che non serve a correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio.
La recidiva reiterata opera come causa soggetta al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento circostanziale, mentre può essere subvalente rispetto ad altre attenuanti non colpite dal divieto nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
L'attenuante è suscettibile di prevalenza sulla recidiva reiterata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023; se concorre con altre attenuanti, il bilanciamento va effettuato distinguendo tra quelle non precluse e quelle soggette al divieto.
art. 3 Cost.
Richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ma escluso ogni contrasto manifesto.
art. 25 Cost.
Richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ma escluso ogni contrasto manifesto.
art. 27 Cost.
Richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ma escluso ogni contrasto manifesto.
Massime di principio
- Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è compatibile con i parametri costituzionali richiamati, perché costituisce una scelta legislativa derogatoria non manifestamente irragionevole nel bilanciamento delle circostanze.
- Quando concorrono più attenuanti, la preclusione alla prevalenza sulla recidiva va verificata singolarmente per ciascuna attenuante: se una sola può prevalere e le altre sono soggette al divieto, la riduzione di pena deve essere operata una sola volta per la sola attenuante non preclusa.
- La sentenza di legittimità costituzionale che elimina il divieto di prevalenza per una specifica attenuante non estende automaticamente tale effetto alle attenuanti generiche o ad altre attenuanti diverse da quella esaminata dalla Corte costituzionale.
- Se il ricorso si limita a contestare un corretto bilanciamento circostanziale già conforme ai limiti normativi e costituzionali, le doglianze possono essere dichiarate manifestamente infondate e il ricorso inammissibile.
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