Cassazione Penale, Ordinanza n. 12971/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile di una rapina, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per sostenere l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina e chiedere la riqualificazione del fatto in furto con strappo; 2) omessa motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. Dal testo emerge che il fatto contestato consiste in un'aggressione di gruppo: la persona offesa sarebbe stata prima accerchiata e poi strattonata da quattro aggressori, tra i quali l'imputato, circostanza che avrebbe consentito la sottrazione del telefono cellulare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità perché miravano a una diversa lettura del compendio fattuale e probatorio, preclusa al giudice di cassazione. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente qualificato il fatto come rapina ex art. 628 c.p., valorizzando l'aggressione fisica e il nesso tra tale aggressione e la sottrazione del cellulare. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sottrazione del bene, realizzata approfittando di un'aggressione fisica alla persona offesa che ne abbia facilitato la spoliazione, integra il delitto di rapina.
Non è stata applicata; è richiamata solo implicitamente dalla richiesta di riqualificazione, che la Corte ha escluso perché il fatto resta qualificabile come rapina e non come semplice sottrazione senza violenza.
I motivi che sollecitano una nuova valutazione del fatto e delle prove sono inammissibili in cassazione, poiché al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito, attraverso una diversa lettura degli elementi di fatto o una ricostruzione alternativa del compendio probatorio.
- La rapina è integrata quando la sottrazione del bene sia agevolata da una concreta aggressione fisica o intimidatoria alla persona offesa, e l'azione violenta risulti funzionale alla spoliazione.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non può essere accolta se la dinamica accertata in fatto evidenzia la presenza della violenza o minaccia tipica del delitto più grave.
- La mancanza di specificità o l'inammissibilità dei motivi che impongono una nuova valutazione del fatto determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenti statuizioni economiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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