Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 38870/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato ritenuto responsabile, in concorso e in continuazione, di aver utilizzato documenti attestanti situazioni non veritiere e omesso informazioni dovute nelle domande presentate per ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza in più occasioni. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, da un lato, manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge; dall'altro sosteneva che le vincite al gioco non sarebbero transitate su conti correnti nella diretta disponibilità dell'imputato, ma sarebbero rimaste sulla piattaforma di gioco gestita da terzi, con conseguente difetto dell'elemento psicologico del reato. La Corte ha ritenuto il motivo ripetitivo di censure già esaminate e superate in appello e, nel merito, infondato perché le vincite costituivano effettivi accrediti di denaro, con incremento patrimoniale, autonomamente reinvestiti dall'imputato in ulteriori scommesse; inoltre la riferibilità del conto all'imputato era desunta dall'indicazione del suo codice fiscale. La difesa, quindi, proponeva una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sorretta da ragionamenti razionali e non viziata da illogicità manifesta; le contestazioni difensive miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi di fatto, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e la maggiorazione prevista dalla l. n. 103 del 2017.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato contestato

  • art. 81 c.p.

    richiamato per l'unificazione sotto il vincolo della continuazione

  • art. 7 d.l. n. 4 del 2019

    norma sostanziale richiamata per la fattispecie di indebita percezione del reddito di cittadinanza mediante false dichiarazioni/omissioni

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601

    richiamata per il principio secondo cui restano estranei al giudizio di legittimità gli apprezzamenti di merito contrapposti a una motivazione logica

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è manifestamente infondato il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto e delle prove alla motivazione di merito, quando quest'ultima sia razionale e priva di vizi logici.
  • Ai fini del dolo generico nei reati di indebita percezione di benefici pubblici, è sufficiente la consapevolezza della falsità del dato comunicato o dell'omissione informativa dovuta; non è necessario che l'imputato abbia rappresentato in modo diverso la dinamica economica delle operazioni se dagli atti emerge l'effettivo accrescimento patrimoniale.
  • Quando le somme risultano effettivamente accreditate e riferibili all'imputato, la tesi della mera "virtualità" delle vincite o della loro non disponibilità concreta non è idonea, da sola, a elidere l'elemento soggettivo o la rilevanza penale della condotta.
  • La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento di merito a quello compiuto dai giudici di merito se la sentenza impugnata espone una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, con possibile incremento oltre il minimo legale nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.