Ordinanza n. 87/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’atto di aggiudicazione del -OMISSIS- della gara per assegnare i “lotto 2, con Cig B7D3CC10A7, della “procedura negoziata n. 650/2025 ex artt. 155 comma 3 lett. B, 162 comma 2 e 168 comma 6 del d. lgs. 36/2023 da svolgersi in modalità telematica per la definizione di un contratto quadro da concludersi con un solo operatore economico per l'affidamento della fornitura di polielettrolita cationico in emulsione confezionato in cisternette in polietilene del volume di 1000 litri ciascuna o consegnato sfuso tramite autocisterna”, dei verbali di gara approvazione noti e ancora celati a -OMISSIS-(es. verbali di seduta riservata -OMISSIS- citati nel provvedimento di aggiudicazione), oltre i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi incluse le note -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-ai controinteressati all'accesso e prot. n. -OMISSIS-a seguito di istanza d'accesso -OMISSIS-, nonché, in quanto occorra, l'avviso di gara, come emendato dalla “errata corrige”, il capitolato speciale di appalto, e la restante documentazione di gara (modelli: domanda di partecipazione, di DGUE, di autodichiarazione, di dichiarazione d'avvalimento, di offerta economica, nonché per la caducazione ex tunc, o in subordine ex nunc, del contratto che fosse frattanto stipulato tra Publiacqua e -OMISSIS-e per il subentro di -OMISSIS-nella sua esecuzione, con riserva successiva di domanda risarcitoria per equivalente ex art. 30 c. 5 cpa per i danni arrecatile da provvedimenti e comportamenti impugnati, e con istanza ex art. 116 c.p.a. per l'accertamento del diritto di -OMISSIS-di accedere ai documenti della gara non ancora rilasciati, nonché tutti i documenti attestanti gli accertamenti condotti da Publiacqua sulle verifiche su offerta, dichiarazioni e documenti prodotti da -OMISSIS-, per la condanna di Publiacqua a rilasciare copia integrale e non oscurata degli stessi, e per l'annullamento in quanto occorra delle già impugnate note Publiacqua -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-ai controinteressati all'accesso e prot. n. -OMISSIS-sull'istanza d'accesso -OMISSIS-, nella parte nella quale non rilasciano i documenti chiesti in accesso difensivo da -OMISSIS-, oltre che per l'emanazione ex art. 34 c. 1 lett. e) cpa delle misure idonee ad attuare il giudicato, inclusa la nomina di commissario ad acta”; anche a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 23 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 di una procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di polielettrolita cationico, unitamente ai verbali di gara, agli atti presupposti e ai dinieghi o limitazioni dell'accesso documentale; domanda cautelare di caducazione del contratto e subentro
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 2 di una procedura negoziata telematica indetta da Publiacqua s.p.a. per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, avente a oggetto la fornitura di polielettrolita cationico. Sono stati impugnati anche i verbali di gara, gli atti presupposti e connessi, nonché le note con cui la stazione appaltante ha limitato o negato l'accesso ai documenti di gara richiesti in funzione difensiva. La ricorrente ha inoltre chiesto, in via cautelare, la caducazione del contratto eventualmente stipulato e il subentro nell'esecuzione, riservando la domanda risarcitoria. Con motivi aggiunti ha esteso le contestazioni agli ulteriori atti conosciuti successivamente. È stata proposta anche istanza ex art. 116 c.p.a. per ottenere l'accesso integrale e non oscurato ai documenti ancora non rilasciati e agli atti relativi alle verifiche sull'offerta e sulla documentazione dell'aggiudicataria. Nell'ordinanza cautelare, tuttavia, il TAR non esamina i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi alla verifica dei presupposti della sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per manifesta assenza del periculum in mora. Ha ritenuto decisivo che la procedura fosse finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro e non di un immediato contratto di fornitura, sicché non emergeva un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare la sospensione. In ogni caso, il Collegio ha considerato prevalenti le esigenze pubblicistiche connesse alla continuità del servizio, trattandosi di una fornitura essenziale per il funzionamento di alcuni impianti, rispetto all'interesse patrimoniale della ricorrente, ritenuto comunque adeguatamente tutelabile mediante eventuale risarcimento. La decisione non definisce il merito dell'impugnazione né la domanda di accesso, per la quale è fissata la trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica del 28 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; nella fattispecie il requisito del periculum in mora è stato ritenuto manifestamente assente.
È richiamato quale fondamento dell'istanza di accesso ai documenti di gara, ma l'ordinanza cautelare non decide nel merito tale domanda.
È richiamato per la riserva di una successiva domanda risarcitoria; il giudice considera l'interesse patrimoniale comunque suscettibile di tutela risarcitoria.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
È richiamato nella domanda per l'adozione di misure attuative, inclusa la nomina di un commissario ad acta, senza essere applicato nell'ordinanza cautelare.
art. 155, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
È indicato quale base normativa della procedura negoziata oggetto della controversia; l'ordinanza non ne interpreta specificamente il contenuto.
art. 162, comma 2, d.lgs. 36/2023
È indicato quale base normativa della procedura negoziata; l'ordinanza non ne interpreta specificamente il contenuto.
art. 168, comma 6, d.lgs. 36/2023
È indicato quale base normativa della procedura negoziata; l'ordinanza non ne interpreta specificamente il contenuto.
Massime di principio
- Nella valutazione della domanda cautelare avverso l'aggiudicazione di una procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, il periculum in mora non può essere desunto automaticamente dalla perdita dell'aggiudicazione, soprattutto quando l'accordo quadro non comporti ancora l'immediata stipulazione o esecuzione di un contratto di fornitura; occorre dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile concreto e attuale.
- Quando la controversia riguarda una fornitura essenziale per il funzionamento di impianti o per la continuità di un servizio pubblico, le esigenze pubblicistiche di assicurare lo svolgimento del servizio possono prevalere, in sede cautelare, sull'interesse patrimoniale dell'operatore economico, qualora quest'ultimo sia suscettibile di adeguata tutela risarcitoria.
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