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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44816/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Salvo era stato condannato per ricettazione per avere versato sul proprio conto un assegno circolare oggetto di furto (assegno emesso nel 2009 e posto all'incasso nel 2016). Con il ricorso in Cassazione deduceva: violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. per presunto travisamento delle prove e mancata valutazione dei documenti che avrebbero confermato la sua versione; mancata prova dell'elemento psicologico e dell'intento di profitto; vizio di motivazione in relazione all'inidoneità del titolo (assegno scaduto) a produrre profitto e quindi alliceità della fattispecie; mancata riqualificazione in tentativo di ricettazione; errore nella delimitazione del tempus commissi delicti (sosteneva che la ricezione risale al 2009 e non al 2016).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la detenzione/possesso di un bene proveniente da reato integra l'elemento materiale della ricettazione; il profitto non deve essere effettivamente conseguito, è sufficiente l'utilita o la finalita di trarne vantaggio anche temporaneo; il dolo può essere desunto da indizi indiretti, tra cui versioni inattendibili dell'imputato e omissione della indicazione della provenienza. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi al reato impossibile, alla riqualificazione in tentativo e al travisamento delle prove. Pur osservando che, in assenza di elementi che collocassero la ricezione nel 2009, la data di consumazione potrebbe essere anteriore, ha comunque precisato che la prescrizione non sarebbe maturata in ragione dell'aumento della pena per recidiva reiterata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente come norma di procedimento; la Corte ha ritenuto le censure sulla motivazione generiche e fondate su diversa valutazione del materiale probatorio, non su specifica violazione della norma procedurale

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito risposta congrua alle doglianze, per cui il profilo è inammissibile come mera richiesta di rivalutazione del fatto

  • art. 49 cod. pen.

    Citata in relazione alla impossibilita del fatto (reato impossibile). La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta e strutturale per integrare il reato impossibile; nella fattispecie non sussisteva tale inidoneità

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che definisce la ricettazione; la Corte ha interpretato che la ricezione/possesso del bene proveniente da reato soddisfa l'elemento materiale e che l'elemento soggettivo può essere desunto da elementi indiziari

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di tentativo; la Cassazione ha ribadito che la ricettazione è reato istantaneo e si consuma con il possesso, quindi la condotta successiva volta al profitto non modifica la qualificazione in tentativo

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sul termine di prescrizione, evocata dal ricorrente per la retrodatazione del tempus. La Corte ha rilevato che, anche attribuendo la consumazione al 2009, la prescrizione non sarebbe maturata per effetto degli aumenti di pena dovuti alla recidiva

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamata dalla Corte nel calcolo della pena ai fini della prescrizione: l'aumento di pena per recidiva reiterata è stato ritenuto idoneo a far pendere ancora il termine di prescrizione

Massime di principio

  • La detenzione o il possesso di una cosa proveniente da reato integra l'elemento materiale della ricettazione anche se il soggetto non riesce effettivamente a trarne profitto
  • Per la ricettazione non è necessario che il profitto sia effettivamente conseguito; è sufficiente l'intento o la possibilità di trarne un vantaggio, anche temporaneo
  • Il dolo nella ricettazione può essere provato con elementi indiziari, quali versioni contraddittorie o non credibili circa la provenienza del bene
  • La ricettazione è reato istantaneo: si consuma con l'acquisizione del possesso della cosa; le azioni successive dirette al profitto non trasformano automaticamente la fattispecie in tentativo
  • La c.d. eccezione del reato impossibile opera solo se l'azione è strutturalmente ed oggettivamente incapace di raggiungere il risultato criminoso; mera difficoltà o improbabilità non bastano
  • In Cassazione non è ammessa una semplice richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio: le censure devono indicare vizi di legge o travisamento specifico e non generico
  • Quando non è possibile fissare con precisione il tempus commissi delicti, la giurisprudenza tende a collocare la consumazione vicino alla sottrazione del bene; tuttavia, la valutazione può essere superflua se, per fatti come recidiva e aumenti di pena, la prescrizione non risulta comunque maturata

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