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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19577/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto poi indicato come procuratore speciale della banca originaria, per il pagamento di una somma dovuta da una società e da due garanti/coobbligati. Tutti i destinatari proposero opposizione unitaria; nel corso del giudizio la società debitrice fallì e uno dei coobbligati decedette. Il tribunale dichiarò l’interruzione del processo e, decorso il termine per la riassunzione senza iniziativa di alcuna parte, dichiarò estinto il giudizio. Il soggetto rimasto in vita impugnò l’ordinanza sostenendo che l’evento interruttivo non lo riguardasse e che, trattandosi di cause scindibili e di litisconsorzio facoltativo, il processo dovesse proseguire nei suoi confronti. Con il ricorso per cassazione dedusse: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme sull’interruzione, riassunzione ed estinzione, perché l’effetto dell’evento interruttivo si era indebitamente esteso anche alla sua posizione; 2) violazione dei requisiti di forma-contenuto del provvedimento; 3) motivazione apparente e violazione dell’obbligo di motivazione, chiedendo anche una decisione nel merito su eccezioni sostanziali relative alla nullità della fideiussione per intesa anticoncorrenziale e al difetto di legittimazione della resistente. La resistente ha contrastato il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti esposti in motivazione, ritenendo che, in presenza di cause scindibili riunite o trattate unitariamente, l’evento interruttivo che colpisce solo una parte non si propaga alle altre posizioni processuali. Ha quindi affermato che l’onere di riassunzione e la possibile estinzione riguardano soltanto la parte colpita dall’evento, mentre per le altre il processo deve proseguire. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando tale principio e provveda anche sulle spese di legittimità. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento come error in procedendo.

  • art. 103 c.p.c.

    in caso di cause connesse escindibili trattate unitariamente, il giudice può disporre la separazione del procedimento colpito dall’evento interruttivo.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione apparente e per i requisiti della sentenza.

  • art. 177 c.p.c.

    invocato insieme alle norme sull’interruzione e prosecuzione del processo.

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato per le regole sull’interruzione del processo per eventi riguardanti le parti.

  • art. 302 c.p.c.

    richiamato per la riassunzione del processo interrotto.

  • art. 303 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla riassunzione e prosecuzione dopo interruzione.

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato per il termine perentorio di riassunzione del processo interrotto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come norma sui requisiti motivazionali del provvedimento.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per chiedere una decisione nel merito.

  • art. 43 l.fall.

    richiamato in motivazione come norma che produce effetti interruttivi solo sulla posizione della parte fallita.

  • artt. 103-106 c.p.c.

    richiamati per qualificare il processo come caratterizzato da cumulo di domande e litisconsorzio facoltativo in cause scindibili.

  • art. 2 L. 287/1990

    richiamato solo nella richiesta del ricorrente di decisione nel merito sulla nullità della fideiussione per intesa anticoncorrenziale.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato solo nella richiesta del ricorrente sulla nullità della fideiussione.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato solo nella richiesta del ricorrente sulla nullità parziale/derivata della fideiussione.

Massime di principio

  • Nei giudizi riuniti o comunque trattati unitariamente che riguardano cause scindibili con litisconsorzio facoltativo, l’evento interruttivo che colpisce una sola parte produce effetti solo sulla relativa posizione processuale e non si estende automaticamente alle altre.
  • In presenza di interruzione dovuta a un evento che riguarda un solo litisconsorte, l’onere di riassunzione grava esclusivamente sulla parte colpita dall’evento; le altre parti non hanno alcun obbligo di riassumere né di sollecitare la prosecuzione.
  • Se la riassunzione manca, l’estinzione del processo è solo parziale e riguarda la posizione della parte colpita dall’evento, mentre il giudizio deve proseguire nei confronti delle altre parti non toccate dall’interruzione.
  • Quando il giudice omette di separare i procedimenti ai sensi dell’art. 103, comma 2, c.p.c., non può per ciò solo dichiarare estinto l’intero giudizio se l’evento interruttivo ha inciso soltanto su una delle cause scindibili.
  • La funzione dell’interruzione è esclusivamente quella di tutelare la parte che perde la capacità di stare in giudizio o è altrimenti colpita dall’evento, evitando preclusioni e attività processuali pregiudizievoli nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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