Cassazione Penale, Sentenza n. 36398/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pascali impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa (con ruolo verticistico), estorsione aggravata e porto e detenzione di armi. Denunciava violazione di legge rispetto all'art. 416‑bis c.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato il prestigio criminale e la potenzialità intimidatoria della famiglia senza verificarne l'attualità, basandosi su dichiarazioni autoreferenziali e su atti di mera liberalità delle persone offese; contestava inoltre la carenza dell'affectio societatis e l'assenza di concrete manifestazioni di violenza o minaccia nelle estorsioni (affermazione di "estorsioni garbate" non sufficiente). Con secondo motivo deduceva vizio di motivazione per mancata individuazione di specifiche occasioni in cui Pascali avesse esercitato la forza intimidatrice del vincolo associativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulle misure cautelari non consente di rivedere in termini meritativi la valutazione del giudice di merito, salvo vizi formali o manifeste illogicità. Sul merito la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale che, sulla base di captazioni ambientali e telefoniche e di missive inviate a Pascali durante la detenzione (anni 2017-2018), ha evidenziato la persistenza dell'operatività del clan e della sua capacità intimidatoria nonostante l'arresto del capo. La forza di intimidazione è stata ritenuta desumibile anche dalla notorietà del nome "Pascali", dal clima di omertà tra le persone offese e dalla continuità delle estorsioni e altre attività illecite (tra cui traffico di stupefacenti e gestione di attività economiche). La Corte ha inoltre condiviso la qualificazione giuridica delle elargizioni come estorsione anche in assenza di minacce esplicite (cd. "estorsione garbata") quando il pagamento è determinato dallo stato di soggezione al clan. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; Pascali è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato la fattispecie di associazione mafiosa, desumendo il metodo mafioso dalla capacità intimidatoria del clan, dalla struttura gerarchica, dalle pratiche rituali di affiliazione e dalle attività estorsive e illecite del gruppo
Richiamato come norma procedurale cui era stato adito il Tribunale di Lecce per l'applicazione della misura cautelare (procedura prevista per la convalida/applicazione di misure cautelari)
Norma richiamata nel contesto dei criteri per la verifica dei gravi indizi di colpevolezza ai fini della misura cautelare; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità su tali valutazioni
Richiamata rispetto alla verifica delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento, etc.), e al grado di scrutinio che la Cassazione può esercitare sui provvedimenti cautelari
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte conferma che il contenuto delle intercettazioni, anche se fra terzi, può costituire fonte diretta di prova senza necessità di riscontri ulteriori, purché il giudice ne dia valutazione logica e coerente
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione e ha disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio alle incombenze della cancelleria successive alla pronuncia (adempimenti formali di competenza)
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Cassazione non rivede i fatti né ricalcola l'attendibilità delle prove salvo vizi di legge, manifesta illogicità o contraddizioni nella motivazione
- Le intercettazioni e le comunicazioni captate, se valutate logicamente dal giudice di merito, possono costituire prova diretta anche senza ulteriori riscontri (art. 192, co. 3 c.p.p.)
- La capacità intimidatoria di un gruppo mafioso può essere desunta dalla notorietà del nome del clan, dal clima di omertà e dalla continuità delle relazioni estorsive, anche in assenza di minacce esplicite (cd. "estorsione garbata")
- La detenzione del capo non esclude la persistenza dell'operatività e del controllo territoriale del clan se emergono elementi che dimostrano comunicazioni e rendicontazioni dai sodali al capo detenuto
- La semplice affiliazione rituale non è automaticamente sufficiente a escludere l'associazione mafiosa né ad esonerare da responsabilità se esistono elementi che dimostrano contributi stabili, ruoli gerarchici e capacità intimidatoria
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre indicare vizi specifici e dimostrare che gli atti richiamati rendono manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione del giudice di merito, non limitarsi a prosporre una diversa ricostruzione dei fatti
- L'assenza di minacce esplicite non esclude l'integrazione del reato di estorsione quando il pagamento è determinato dalla forza intimidatrice derivante dall'appartenenza o dall'influenza del clan
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