Cassazione Civile, Ordinanza n. 25519/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a un medico un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2004, rettificando la dichiarazione e recuperando a tassazione maggiori ricavi desunti da indagini finanziarie sui conti correnti intestati al contribuente, oltre a IRAP e sanzioni. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi di impugnazione. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Agenzia ha tuttavia chiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi della disciplina sul cd. "saldo e stralcio/rottamazione" delle liti fiscali, e l'Ufficio territoriale ha comunicato la regolarità della domanda e l'avvenuto pagamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite fiscale. Ha rilevato che l'istanza di definizione era stata presentata il 24 maggio 2019 ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito con l. n. 136/2018, che la domanda era regolare e che era stato effettuato il pagamento di quanto dovuto; ha inoltre richiamato la mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Conseguentemente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, con spese poste a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
base normativa della definizione agevolata della controversia tributaria.
legge di conversione del d.l. n. 119/2018.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
l'assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è definita mediante adesione alla procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, con domanda regolare e pagamento integrale di quanto dovuto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata è rilevante anche la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e chiude il giudizio con statuizione di estinzione, lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate.
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