Cassazione Penale, Sentenza n. 33148/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza d'appello per la riconosciuta esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), censurando la mancanza degli elementi strutturali (stabilità organizzativa, apporto individuale apprezzabile e non episodico), la deduzione del "protocollo operativo" sulla base di episodi eterogenei, l'uso delle indagini finanziarie per attribuire partecipazione e la presunta inidoneità di talune prove (es. consulenza grafologica). Alcuni ricorrenti hanno chiesto la riqualificazione nella forma di minor gravità prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, altri hanno chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) nella massima estensione o l'esclusione della recidiva (art. 99 c.4 c.p.). Le doglianze singole riguardano inoltre la mancata considerazione dello svolgimento episodico delle condotte, il ruolo subalterno di taluni e la presunta insufficienza delle prove che collegano singoli imputati alle spedizioni e ai flussi finanziari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello che, integrando anche la motivazione del primo grado, ha ritenuto provata l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base di un quadro probatorio complessivo (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, sequestri e indagini finanziarie) e della ricostruzione del "protocollo operativo" (importazioni periodiche, basi logistiche per ricezione e confezionamento, flussi di denaro via carte prepagate). La Cassazione ha precisato che le assoluzioni su specifici reati-scopo non escludono la sussistenza dell'associazione quando i fatti concretamente compongono un disegno unitario e che il carattere familiare del gruppo non esclude, e anzi può aggravare, la pericolosità. Ha respinto la richiesta di applicazione dell'art. 74 comma 6 (ipotesi minore) per l'intensità e la consistenza economica dei traffici e ha ritenuto corretta la valutazione sulla recidiva e sulla non estensione delle attenuanti generiche quando il ruolo operativo è rilevante. Le doglianze difensive sono state spesso ritenute reiterative o incentrate su valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
La Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici del reato: gruppo consapevole, organizzazione di attività e beni per il fine illecito, apporto apprezzabile e non episodico di almeno tre associati. Le assoluzioni per reati-scopo non impediscono la configurazione dell'associazione se le condotte emergono come parti di un progetto unitario.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6 (forma attenuata)
La forma attenuata richiede che il sodalizio sia stato costituito esclusivamente per fatti di lieve entità e che le modalità operative siano compatibili con tale finalità; non è applicabile quando gli approvvigionamenti e i flussi economici mostrano consistenza e finalità non riconducibili al "piccolo spaccio".
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (disciplinante i reati-scopo relativi agli stupefacenti)
I reati-scopo possono essere utilizzati dal giudice come elementi indiziari per dimostrare l'esistenza del programma criminoso dell'associazione, con attenzione alla nozione di manifestazione unitaria delle diverse condotte.
Codice penale, art. 62-bis (circostanze attenuanti generiche)
L'applicazione in forma più estesa delle attenuanti richiede una valutazione complessiva degli indicatori di personalità e del ruolo effettivo svolto; la Corte ha ritenuto che, per i ricorrenti con ruolo operativo significativo, non sussistano motivi per la massima estensione.
Codice penale, art. 99, comma 4 (recidiva)
La valutazione della recidiva riguarda non solo l'esistenza di precedenti, ma la persistenza della capacità a delinquere e l'assenza di effetto deterrente; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della recidiva quando emerge concreto indice di pervicacia.
Codice penale, art. 133 (criteri di determinazione della pena)
La determinazione della pena deve considerare tutti gli indici individualizzanti; la Corte ha ritenuto non viziata la modulazione della pena quando correlata al ruolo operativo e alla pericolosità accertata.
Codice penale, art. 110 (concorso di persone nel reato)
La Corte distingue il concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110) dalla fattispecie associativa richiedente un "quid pluris" organizzativo; la valutazione ha escluso che si trattasse del mero concorso data la stabilità e l'organizzazione del gruppo.
Massime di principio
- Per qualificare penalmente un gruppo come associazione finalizzata al narcotraffico non è necessario che tutte le azioni di ogni singolo componente risultino penalmente accertate: il giudice può fondare la sua decisione su un quadro probatorio unitario (intercettazioni, sequestri, indagini finanziarie, osservazioni) che dimostri una struttura organizzata e un "protocollo operativo".
- Le assoluzioni rispetto a singoli reati-scopo non escludono automaticamente la configurabilità dell'associazione se le condotte accertate complessivamente mostrano un progetto criminoso unitario e continuativo.
- Il carattere "familiare" del gruppo non comporta di per sé la esclusione del vincolo associativo; anzi, rapporti parentali possono rafforzare la responsabilità associativa e la pericolosità del sodalizio.
- La forma attenuata dell'art. 74, comma 6, DPR 309/1990 è eccezionale: va riconosciuta solo se il sodalizio era costituito esclusivamente per il "piccolo spaccio" e le sue potenzialità operative sono effettivamente limitate (quantitativi e flussi economici esigui).
- In Cassazione le critiche che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove sono inammissibili: il sindacato è limitato ai vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o illogicità evidente.
- La prova dell'apporto individuale all'associazione può essere costituita anche da elementi indiretti e convergenti (contatti frequenti con il capo, gestione di spedizioni, disponibilità di carte ricaricabili per i flussi finanziari, conoscenza delle modalità di occultamento), purché valutati nel loro complesso.
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'esclusione della recidiva è necessaria una valutazione concreta e motivata degli elementi individuali (ruolo, comportamento successivo, capacità di reinserimento, persistenza della propensione a delinquere).
- Dubi tecnici su singole prove (es. consulenza grafologica) non sono di per sé sufficienti a travolgere una decisione fondata su plurime e coerenti risultanze investigative: la valutazione complessiva prevale.
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