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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33148/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza d'appello per la riconosciuta esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), censurando la mancanza degli elementi strutturali (stabilità organizzativa, apporto individuale apprezzabile e non episodico), la deduzione del "protocollo operativo" sulla base di episodi eterogenei, l'uso delle indagini finanziarie per attribuire partecipazione e la presunta inidoneità di talune prove (es. consulenza grafologica). Alcuni ricorrenti hanno chiesto la riqualificazione nella forma di minor gravità prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, altri hanno chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) nella massima estensione o l'esclusione della recidiva (art. 99 c.4 c.p.). Le doglianze singole riguardano inoltre la mancata considerazione dello svolgimento episodico delle condotte, il ruolo subalterno di taluni e la presunta insufficienza delle prove che collegano singoli imputati alle spedizioni e ai flussi finanziari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello che, integrando anche la motivazione del primo grado, ha ritenuto provata l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base di un quadro probatorio complessivo (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, sequestri e indagini finanziarie) e della ricostruzione del "protocollo operativo" (importazioni periodiche, basi logistiche per ricezione e confezionamento, flussi di denaro via carte prepagate). La Cassazione ha precisato che le assoluzioni su specifici reati-scopo non escludono la sussistenza dell'associazione quando i fatti concretamente compongono un disegno unitario e che il carattere familiare del gruppo non esclude, e anzi può aggravare, la pericolosità. Ha respinto la richiesta di applicazione dell'art. 74 comma 6 (ipotesi minore) per l'intensità e la consistenza economica dei traffici e ha ritenuto corretta la valutazione sulla recidiva e sulla non estensione delle attenuanti generiche quando il ruolo operativo è rilevante. Le doglianze difensive sono state spesso ritenute reiterative o incentrate su valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per qualificare penalmente un gruppo come associazione finalizzata al narcotraffico non è necessario che tutte le azioni di ogni singolo componente risultino penalmente accertate: il giudice può fondare la sua decisione su un quadro probatorio unitario (intercettazioni, sequestri, indagini finanziarie, osservazioni) che dimostri una struttura organizzata e un "protocollo operativo".
  • Le assoluzioni rispetto a singoli reati-scopo non escludono automaticamente la configurabilità dell'associazione se le condotte accertate complessivamente mostrano un progetto criminoso unitario e continuativo.
  • Il carattere "familiare" del gruppo non comporta di per sé la esclusione del vincolo associativo; anzi, rapporti parentali possono rafforzare la responsabilità associativa e la pericolosità del sodalizio.
  • La forma attenuata dell'art. 74, comma 6, DPR 309/1990 è eccezionale: va riconosciuta solo se il sodalizio era costituito esclusivamente per il "piccolo spaccio" e le sue potenzialità operative sono effettivamente limitate (quantitativi e flussi economici esigui).
  • In Cassazione le critiche che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove sono inammissibili: il sindacato è limitato ai vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o illogicità evidente.
  • La prova dell'apporto individuale all'associazione può essere costituita anche da elementi indiretti e convergenti (contatti frequenti con il capo, gestione di spedizioni, disponibilità di carte ricaricabili per i flussi finanziari, conoscenza delle modalità di occultamento), purché valutati nel loro complesso.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'esclusione della recidiva è necessaria una valutazione concreta e motivata degli elementi individuali (ruolo, comportamento successivo, capacità di reinserimento, persistenza della propensione a delinquere).
  • Dubi tecnici su singole prove (es. consulenza grafologica) non sono di per sé sufficienti a travolgere una decisione fondata su plurime e coerenti risultanze investigative: la valutazione complessiva prevale.

Testo integrale

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