Cassazione Penale, Ordinanza n. 01548/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato le censure difensive né sulla qualificazione giuridica dei fatti né sulla pena. In particolare, ha dedotto che non emergerebbero gli elementi probatori idonei a fondare l'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, che l'impianto accusatorio si baserebbe su un automatismo privo di riscontri esterni e oggettivi, che la quantificazione della pena sarebbe stata effettuata senza adeguata applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p. e che il diniego delle attenuanti generiche sarebbe stato immotivatamente disposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero censure già vagliate e disattese in appello, senza evidenziare specifiche criticità della motivazione impugnata; che mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; e che fossero manifestamente infondate sia sul piano della motivazione della responsabilità sia su quello del trattamento sanzionatorio. La Corte ha valorizzato la motivazione della sentenza d'appello, che aveva ricostruito il ruolo dell'imputato quale amministratore di fatto della società e aveva giustificato sia la pena vicina al minimo edittale sia il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come parametro della commisurazione della pena; la Corte ribadisce che, quando la pena è irrogata al di sotto o prossima al minimo edittale, è sufficiente un richiamo all'adeguatezza della pena, essendo impliciti i criteri di commisurazione.
richiamato in tema di attenuanti generiche; il loro mancato riconoscimento può essere motivato dalla mancanza di elementi positivi e non è sufficiente il solo stato di incensuratezza, soprattutto dopo la riforma del 2008.
evocato implicitamente tramite le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte afferma che tali censure non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o del compendio probatorio.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti, salvo l'allegazione di specifici travisamenti o di vizi realmente decisivi della motivazione.
- La censura di violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve nella mera reiterazione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confronto critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La determinazione della pena, quando si collochi in prossimità del minimo edittale o al di sotto della media, non richiede una motivazione analitica su ciascun parametro dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il richiamo alla congruità e adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi l'assenza di elementi positivi, la personalità negativa dell'imputato, l'assenza di resipiscenza o precedenti penali; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non basta il solo stato di incensuratezza.
- La figura dell'amministratore di fatto può essere desunta da una pluralità di elementi concreti relativi alla gestione effettiva dell'impresa, ai rapporti con clienti e fornitori, alla sottoscrizione di atti sociali e alla partecipazione alle scelte operative e fiscali.
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