Cassazione Penale, Ordinanza n. 38111/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'esito sfavorevole per l'imputato già emerso nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondate le doglianze perché dirette a una rivalutazione del fatto e delle prove non consentita in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, deducendo nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale. Il ricorso, in sostanza, contesta la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva però che le censure mirano a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità, e che la motivazione di merito risulta congrua, logica e fondata su corretti criteri di inferenza, in particolare sulla testimonianza del verbalizzante che descriveva condotte inequivoche di svolgimento dell'attività contestata.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore; nel caso concreto rileva la precedente sanzione dell'agente e la condotta tenuta sul luogo dei fatti.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Richiamato implicitamente attraverso le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione dedotte nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata né l'autonoma sostituzione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione ritenuta più plausibile dal ricorrente.
- Le censure che investono la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle prove sono inammissibili quando mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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