Ordinanza n. 12515/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Provvedimento protocollo n. AGEA.ASR.2026.0180446 del 16 gennaio 2026, avente ad oggetto “chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 della L.241/1990”, notificato a mezzo pec in pari data; - e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, precedente, preordinato, preparatorio, connesso e collegato e consequenziale, anche se non conosciuto, e, in particolare: provvedimento della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Uos 2070101 - Servizi Territoriali Provinciali Di Napoli - Sostegno alle Imprese Agricole per il Presidio dell’Ambiente e la difesa del reddito, del 23 dicembre 2025, a firma Dott. Raffaele Picone e del Dirigente UOS 207.01.01. Dott. Giuseppe Rosario Mazzeo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGEA di chiusura del procedimento amministrativo, unitamente al provvedimento regionale presupposto relativo al sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento AGEA del 16 gennaio 2026 avente a oggetto la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, nonché il provvedimento della Regione Campania del 23 dicembre 2025 relativo al sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di ricorso né i vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Ha ritenuto che la tutela cautelare potesse essere adeguatamente assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., considerato che risultavano prevalenti interessi di natura patrimoniale. L'efficacia degli atti impugnati è rimasta impregiudicata. L'udienza pubblica è stata fissata per l'11 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 della L.241/1990
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento amministrativo impugnato; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'applicazione.
la tutela cautelare invocata dalla parte ricorrente ... possa essere adeguatamente soddisfatta mediante una sollecita fissazione nel merito del ricorso
Il giudice può assicurare la tutela cautelare mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati, quando tale soluzione è ritenuta adeguata alla tutela richiesta.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata dalla sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, il giudice può adottare tale misura senza sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
- La prevalenza di interessi di natura patrimoniale può giustificare, nella fase cautelare, la scelta della sollecita definizione nel merito invece della sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo, purché la fissazione dell'udienza sia ritenuta idonea a soddisfare la tutela richiesta.
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