Cassazione Civile, Ordinanza n. 34594/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, titolare di una impresa edile, impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, fondati su processi verbali della Guardia di Finanza e concernenti omessa fatturazione di bonifici e acquisti di materiale, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e movimentazioni bancarie non giustificate, con recupero a tassazione ai fini del reddito e del volume d'affari. In primo grado i ricorsi erano stati accolti solo parzialmente; in sede penale il contribuente era stato poi assolto per insussistenza del fatto in relazione alle fatture per operazioni inesistenti. In appello il contribuente aveva chiesto la riforma delle decisioni deducendo che la CTR non aveva considerato l'assoluzione penale e che la motivazione della sentenza era apparente o insufficiente, in particolare quanto ai prelevamenti e alle operazioni bancarie non giustificate e alle altre riprese fiscali. In Cassazione sono stati proposti due motivi: 1) omesso esame del fatto storico costituito dall'assoluzione penale, pur non vincolante nel giudizio tributario; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia/motivazione in relazione alle operazioni non giustificate e alle ulteriori riprese fiscali. La Corte ha inoltre rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso proposto anche contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, privo di legittimazione passiva nei giudizi instaurati dopo l'operatività dell'Agenzia delle entrate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva. Nei confronti dell'Agenzia delle entrate ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo perché la CTR aveva completamente omesso di considerare, come fatto storico, l'assoluzione penale del contribuente, che doveva comunque essere valutata insieme agli altri elementi probatori; ha ritenuto fondato anche il secondo motivo perché la motivazione della sentenza regionale era solo apparente, non consentendo di comprendere la ratio decidendi né il percorso logico seguito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla competente CTR, affinché riesamini il merito e motivi adeguatamente, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È la base formale dei motivi di ricorso dedotti per nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
Nel processo tributario opera il divieto di prova testimoniale, richiamato per spiegare l'autonomia dell'accertamento tributario rispetto al giudizio penale.
Il giudice tributario deve valutare il materiale probatorio acquisito, incluso il contenuto della sentenza penale, senza recepirlo acriticamente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l'obbligo di motivazione impone l'esposizione delle ragioni della decisione; la motivazione meramente apparente comporta nullità.
art. 111, sesto comma, Cost.
Fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia automaticamente vincolante sull'accertamento fiscale, ma costituisce un elemento di prova che il giudice tributario deve comunque esaminare e confrontare con le altre risultanze istruttorie.
- Il giudice tributario non può limitarsi a richiamare l'esito del giudizio di primo grado o formule di stile: la motivazione è nulla quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni della decisione.
- L'omesso esame di un fatto storico decisivo ritualmente dedotto, quale l'intervenuta assoluzione penale del contribuente, integra vizio denunciabile in cassazione quando quel fatto avrebbe dovuto essere considerato nel quadro complessivo delle prove.
- Nel giudizio introdotto dopo il 1 gennaio 2001, la legittimazione passiva nelle controversie tributarie spetta in via esclusiva all'Agenzia delle entrate e non anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, salvo specifiche ipotesi non emerse nel caso concreto.
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