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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8921/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio nella parte in cui non è stata dichiarata la prescrizione dei reati contestati al capo 5) (falsificazione di sedici certificati medici) commessi anteriormente al 28/06/2016, denunciando violazione degli artt. 627 e 531 c.p.p.; inoltre ha censurato la determinazione della pena, lamentando l'erronea applicazione degli artt. 133 e 81 c.p. per aver applicato un aumento di 15 giorni di reclusione per ogni episodio (complessivamente 2 anni e 5 mesi) ritenuto sproporzionato rispetto al disvalore concreto e alla non gravità del fatto, nonché la duplicazione del disvalore rispetto ad altre fattispecie contestate (ricettazione, truffa).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio fosse vincolato dalla precedente sentenza di annullamento parziale della Cassazione che aveva reso definitive le statuizioni sui restanti reati ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; di conseguenza non era consentito al giudice di merito dichiarare la prescrizione sopravvenuta per i capi definitivamente accertati, salvo le eccezioni molto limitate previste dalla giurisprudenza (es.: nuova valutazione della data di consumazione o modifiche favorevoli del regime sanzionatorio). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura preclusa perché non tempestivamente dedotta nel precedente giudizio; inoltre la Corte di appello ha motivato l'aumento per continuazione interna ritenendolo proporzionato alla pluralità dei falsi e aggravato dalla qualità soggettiva del ricorrente (appartenente alla Polizia di Stato). Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale norma che attribuisce al giudice del rinvio i pieni poteri di cognizione, ma la Corte osserva che tale potere è comunque limitato dall'autorità di cosa giudicata costituitasi sugli altri capi secondo l'art. 624 c.p.p.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Richiamato nella impugnazione con riferimento alle questioni di rito, ma la Corte ritiene infondate le censure in quanto il giudice di rinvio era vincolato dalle statuizioni della Cassazione

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Fondamentale per la decisione: stabilisce che l'annullamento parziale non investe le parti della sentenza non annullate, che acquistano autorità di cosa giudicata; perciò il giudice di rinvio non poteva dichiarare la prescrizione dei reati già definiti

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: la Corte di appello ha applicato un aumento per continuazione interna ritenendolo proporzionato alla pluralità degli episodi e alla gravità della condotta

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la responsabilità e la recidiva/concorsualità; invocata dal ricorrente in relazione alla configurazione degli aumenti, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese del giudizio di cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma in favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla parzialmente una sentenza e lascia definitive altre statuizioni (art. 624 c.p.p.), il giudice del rinvio è vincolato da quelle statuizioni e non può in genere dichiarare la prescrizione sopravvenuta rispetto a quegli accertamenti definitivi.
  • La possibilità per il giudice di rinvio di riesaminare la prescrizione è molto limitata: è ammessa solo se la Cassazione ha rimesso in discussione elementi che incidono sulla data di consumazione o ha operato modifiche della qualificazione giuridica che alterino il regime sanzionatorio in senso favorevole.
  • Questioni non dedotte o già decise nel precedente giudizio di legittimità possono risultare precluse in cassazione o in sede di rinvio; le censure sulla determinazione della pena devono essere tempestivamente formulate e specifiche.
  • La pluralità di episodi e la qualità soggettiva dell'autore (es. pubblico ufficiale o appartenente alle forze dell'ordine) possono legittimare aumenti di pena che altrimenti apparirebbero gravosi, purché adeguatamente motivati e proporzionati.
  • Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese e al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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