Cassazione Penale, Sentenza n. 29200/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la violazione del principio del ne bis in idem (art. 649, comma 1, c.p.p.), sostenendo che, in relazione agli stessi fatti del 25 aprile 2014, la Corte di appello di Bologna aveva già pronunciato due provvedimenti di proscioglimento per intervenuta prescrizione (tra cui una sentenza del 17/06/2022 divenuta irrevocabile il 09/07/2022). Pertanto la successiva sentenza di appello del 13/07/2023, che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (capo A) e proscioglieva per prescrizione altri reati, non poteva essere pronunciata perché l'azione penale era già estinta per precedente giudicato
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendoli fondati. Ha rilevato che la sentenza del 17/06/2022, divenuta irrevocabile il 09/07/2022, aveva dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati relativi ai fatti del 25/04/2014; essendo tale pronuncia precedente e definitiva rispetto alla sentenza impugnata (13/07/2023), la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per precedente giudicato ex art. 649 c.p.p., perché l'azione penale non poteva essere proseguita
Norme richiamate
La norma è stata applicata per affermare che, di fronte a un precedente giudicato che abbia estinto l'azione penale (es. proscioglimento per prescrizione), non può più proseguire un successivo giudizio sugli stessi fatti: la sentenza successiva va annullata senza rinvio per precedente giudicato
art. 667, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamata nel motivo fattuale: la Corte territoriale aveva revocato una pronuncia non ancora irrevocabile ai sensi di questa norma, ma tale revoca non incidette sul proscioglimento già divenuto irrevocabile in altra pronuncia; la Cassazione ha valutato la successione dei provvedimenti e l'irreversibilità del precedente
Articoli sostanziali relativi al reato di concorso in resistenza a pubblico ufficiale (capo A): la sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità degli imputati per tale reato, ma la Cassazione ha annullato la pronuncia per precedente giudicato
art. 61 n. 3; art. 590, secondo comma; artt. 56, 582, 585; art. 650 cod. pen.
Norme relative ai reati contestati ai capi B, C, D (lesioni colpose aggravate, tentate lesioni personali, contravvenzione di cui all'art.650): la Corte d'appello aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione; la Cassazione ha ritenuto irrilevante la conferma parziale della condanna quando esisteva un precedente giudicato estintivo sui medesimi fatti
Massime di principio
- La pronuncia irrevocabile che estingue l'azione penale (ad es. proscioglimento per prescrizione) produce previa efficacia di precedente giudicato: impedisce che si proceda nuovamente sugli stessi fatti e comporta l'annullamento senza rinvio di sentenze successive incompatibili
- La revoca di una pronuncia non ancora irrevocabile (ex art. 667 c.p.p.) non può nuocere a una diversa pronuncia già divenuta irrevocabile su medesimi fatti; per valutare il ne bis in idem bisogna considerare la cronologia e l'irreversibilità dei provvedimenti
- In presenza di più pronunce dello stesso organo giudicante su fatti identici conviene verificare quale provvedimento sia divenuto irrevocabile per primo: è quello il decisivo ai fini del precedente giudicato
- Il principio di ne bis in idem trova applicazione anche quando le pronunce travolgono parzialmente imputazioni diverse: se esiste un provvedimento irrevocabile che estingue l'azione per quei fatti, la successiva conferma di responsabilità non può invece reggere
- Il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento senza rinvio quando sussiste precedente giudicato estintivo, evitando un nuovo giudizio di merito
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