Cassazione Civile, Ordinanza n. 09024/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società utilizzatrice di un autoveicolo concesso in locazione finanziaria, per il pagamento di canoni asseritamente insoluti e per la riconsegna del bene. Il ricorso monitorio era stato notificato dapprima presso la sede indicata nel contratto e poi presso l'indirizzo risultante dalla visura camerale, con esito negativo; ulteriori tentativi erano stati effettuati nei confronti del legale rappresentante, e solo successivamente, quando il termine era già spirato, la notifica si era perfezionata presso la sua residenza risultante dal certificato di residenza. La società debitrice aveva proposto opposizione e, successivamente, ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. per far dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo. Il Tribunale aveva accolto tale ricorso, ritenendo che la notifica non fosse stata validamente eseguita nel termine di sessanta giorni e che l'opposizione successiva non incidesse sulla questione perché proposta per scrupolo difensivo. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 188 disp. att. c.p.c., 644, 645, 641 e 650 c.p.c., sostenendo che l'inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c. non può essere dichiarata quando il decreto sia stato comunque notificato, sia pure tardivamente, perché in tal caso viene meno la presunzione di abbandono del titolo. Ha inoltre sostenuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza resa ex art. 188 disp. att. c.p.c., poiché il provvedimento ha contenuto decisorio e incide su posizioni di diritto soggettivo. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che il rimedio della declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo è utilizzabile solo in caso di mancanza totale o inesistenza della notificazione, non anche in presenza di notificazione tardiva o nulla. Poiché nel caso concreto la notifica era comunque avvenuta, seppure oltre il termine, la declaratoria di inefficacia era stata pronunciata senza i presupposti di legge. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ex art. 382, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. proposto dalla società debitrice. Ha inoltre condannato la controricorrente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Il procedimento per dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo è esperibile solo in caso di inesistenza o radicale mancanza della notificazione, non per nullità della notificazione né per notifica tardiva.
La mancata notificazione nel termine previsto fonda la presunzione di abbandono del titolo; tale presupposto non ricorre se il decreto è stato comunque notificato, anche tardivamente.
In caso di notificazione tardiva o nulla, il rimedio è l'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo il regime ordinario.
Richiamato unitamente alle norme sul procedimento monitorio e sui termini di notificazione del decreto.
Richiamato come rimedio esperibile nei casi previsti dalla legge, in alternativa alla declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 111 Cost.
Rende ricorribile per cassazione il provvedimento decisorio non altrimenti impugnabile.
art. 382, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte di cassare senza rinvio e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Norma sul rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Escluso l'ulteriore contributo unificato perché la parte ricorrente non è risultata soccombente.
Massime di principio
- La declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c. è rimedio eccezionale e circoscritto ai casi di inesistenza o totale mancanza della notificazione, non estensibile alle ipotesi di notificazione nulla o tardiva.
- La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se avvenuta oltre il termine di legge, manifesta la volontà del creditore di avvalersi del titolo e impedisce di presumere un abbandono del decreto.
- Quando la notificazione del decreto ingiuntivo è tardiva o affetta da nullità, il debitore deve reagire con l'opposizione a decreto ingiuntivo, non con il procedimento per l'inefficacia del decreto.
- Un provvedimento che dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo è ricorribile per cassazione se ha contenuto decisorio e incide su diritti soggettivi delle parti.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento e decidere nel merito, dichiarando l'inammissibilità del ricorso monitorio impropriamente proposto.
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