Cassazione Penale, Ordinanza n. 02782/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale a quattro mesi di reclusione per minaccia grave. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che il termine fosse maturato prima della decisione di appello; la Corte ha però ritenuto corretta l'applicazione della sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017, con conseguente differimento del termine al 2026. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla prova della responsabilità penale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo l'attendibilità della persona offesa, non costituita parte civile, richiamando il principio per cui le sue dichiarazioni possono, previa verifica di credibilità soggettiva e intrinseca, fondare da sole l'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, poiché il termine era sospeso ai sensi dell'art. 159 c.p. nel testo applicabile ratione temporis; ha poi escluso la possibilità di sindacare in cassazione la rivalutazione delle prove e ha giudicato congrua la motivazione della Corte d'appello sulla credibilità della persona offesa.
Norme richiamate
non trovava applicazione l'aumento del termine di prescrizione per la recidiva, perché la recidiva era stata esclusa in primo grado
la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina; nel caso concreto ha sospeso il decorso per il tempo necessario alla definizione del giudizio di appello
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019
non ha abrogato con effetti retroattivi la disciplina della sospensione introdotta dalla legge Orlando
legge 27 novembre 2021, n. 134
non ha abrogato con effetti retroattivi la disciplina della sospensione introdotta dalla legge Orlando; per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina a sistema da essa prevista
le regole di riscontro previste per le dichiarazioni del testimone assistito non si applicano automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità se vagliate sotto il profilo della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca
ha fondato la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione, chieda una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- La credibilità della persona offesa è una questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non presenti manifeste contraddizioni o illogicità macroscopiche.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto; il necessario rigore del controllo resta più penetrante rispetto a quello ordinario, ma non implica un obbligo generalizzato di riscontri esterni.
- La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai fatti commessi nel periodo di vigenza della stessa e non viene travolta retroattivamente dalle successive riforme, con conseguente necessità di verificare il regime temporale concreto del reato per calcolare il termine estintivo.
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