Cassazione Penale, Sentenza n. 12264/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Locri che aveva dichiarato l'esito negativo della messa alla prova relativa al reato di furto e aveva disposto la ripresa del procedimento. Si dolceva che la dichiarazione di esito negativo fosse ingiusta perché il mancato raggiungimento del monte ore di lavoro di pubblica utilità dipendeva da negligenze dell'associazione cui era stato affidato (mancata tenuta del registro delle ore) e dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (mancata vigilanza). Il difensore ha contestato l'inosservanza delle norme sulla messa alla prova (artt. 168-bis, 168-ter, 168-quater c.p. e 464-septies c.p.p.) e ha censurato la motivazione del Tribunale che avrebbe escluso valore al certificato eventualmente rilasciato dall'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p., accerta l'esito negativo della messa alla prova e dispone la ripresa del processo non sia immediatamente impugnabile per cassazione, ma sia sindacabile solo con l'appello unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio (richiamando consolidata giurisprudenza). Di conseguenza il giudizio di merito sulle doglianze relative all'assolvimento degli obblighi da parte dell'associazione o dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna non è stato esaminato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina la messa alla prova; il ricorrente ha invocato l'inosservanza delle regole di gestione dell'affidamento, ma la Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità procedurale.
Norma inerente agli aspetti procedurali della messa alla prova; richiamata dal ricorrente come violata, senza esame di merito da parte della Corte per ragioni di inammissibilità.
Ulteriore norma collegata alla disciplina della messa alla prova invocata dal ricorrente; la Corte non è entrata nel merito delle sue eventuali violazioni.
art. 464-septies cod. proc. pen.
Dispositivo che disciplina l'accertamento dell'esito della messa alla prova e la ripresa del procedimento in caso di esito negativo; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza emessa ai sensi di tale articolo non sia immediatamente impugnabile in Cassazione.
art. 464-octies cod. proc. pen.
Il comma 3 prevede che l'imputato possa proporre immediatamente ricorso per cassazione contro l'ordinanza di revoca del provvedimento di sospensione (e il comma 4 stabilisce l'effetto sospensivo dell'impugnazione). La Corte ha distinto tale ipotesi (revoca) dall'accertamento dell'esito negativo disciplinato dall'art. 464-septies, ritenendo che solo la prima dia luogo a ricorso immediato.
Norma relativa alla richiesta di sospensione del procedimento per la messa alla prova; richiamata nella discussione sulla impugnabilità delle ordinanze connesse alla messa alla prova.
«Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione ètuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessionecon l'ordinanza»
Principio generale per l'impugnazione delle ordinanze emesse in corso di causa: salvo diversa previsione, le ordinanze non sono immediatamente ricorribili ma si contestano con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio; la Cassazione applica questo principio all'ordinanza di cui all'art. 464-septies.
Giurisprudenza: Sezioni Unite Rigacci, sent. n. 33216 del 31/03/2016
Richiamata per confermare che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione ex art. 464-ter non è immediatamente impugnabile, a conferma della regola generale sull'impugnabilità.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020 (Sega)
Sentenza richiamata che stabilisce espressamente il principio secondo cui l'ordinanza di cui all'art. 464-septies non è immediatamente ricorribile per cassazione ma va impugnata unitamente alla sentenza di merito.
Massime di principio
- L'ordinanza che accerta l'esito negativo della messa alla prova (art. 464-septies c.p.p.) non è immediatamente impugnabile per cassazione: l'impugnazione deve essere svolta unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa previsione di legge.
- È necessario distinguere tra revoca del provvedimento di sospensione (impugnabile immediatamente ai sensi dell'art. 464-octies) e l'accertamento dell'esito negativo della prova (impugnabile solo con la sentenza): i rimedi processuali disponibili dipendono dalla specifica fattispecie normativa.
- Se la decisione negativa sulla messa alla prova si fonda su fatti o omissioni di terzi (associazioni affidatarie, Uffici di esecuzione penale), l'imputato deve documentare e contestare tali responsabilità nell'istruttoria e, in mancanza di impugnabilità immediata, far valere questi elementi nel grado di giudizio che deciderà sul reato (per consentire l'esame di merito).
- Per evitare l'inammissibilità per vizi di impugnazione, il difensore dovrebbe valutare tempestivamente i rimedi procedurali disponibili (es. opposizione, eccezioni nel processo, istanze al giudice dell'esecuzione, raccolta e registrazione delle prove documentali) tenendo conto della differenza tra gli atti impugnabili immediatamente e quelli che richiedono impugnazione con la sentenza.
- La giurisprudenza consolidata deve essere consultata per stabilire quale provvedimento è immediatamente impugnabile: il mancato rispetto di queste distinzioni processuali comporta il rigetto per inammissibilità senza esame del merito.
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