Cassazione Civile, Ordinanza n. 34763/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione nel quale, dopo un precedente intervento della Corte di cassazione che aveva cassato il provvedimento di merito in punto spese per violazione del minimo tariffario, la Corte d'appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato le spese escludendo la voce relativa alla fase istruttoria. Il soccombente sul punto ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei d.m. nn. 55/2014 e 37/2018, sostenendo che la fase di istruttoria e trattazione dovesse comunque essere remunerata anche in assenza di istruttoria probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur richiamando il precedente orientamento secondo cui, in astratto, anche in assenza di istruttoria probatoria la trattazione del processo può legittimare il compenso per la fase corrispondente, ha ritenuto che nel caso concreto non vi fosse stata una effettiva nuova trattazione in sede di rinvio, poiché il giudice del rinvio era stato investito esclusivamente del ricalcolo delle spese. Ne è conseguita l'inapplicabilità della fattispecie legale invocata dal ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non ha svolto difese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla liquidazione delle spese di lite, ma ritenuto non violato nel caso concreto perché mancava una nuova trattazione in sede di rinvio
richiamato a sostegno della doglianza sul compenso professionale e sui minimi tariffari
richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali
richiamato quale parametro normativo integrativo per la liquidazione dei compensi professionali
Massime di principio
- Il compenso per la fase di trattazione/istruttoria può spettare anche quando non sia stata svolta istruttoria probatoria, se il processo abbia comunque richiesto un'effettiva trattazione della causa.
- Quando il giudizio di rinvio ha ad oggetto soltanto il ricalcolo delle spese e non una nuova trattazione del merito, non è configurabile la fase istruttoria come autonoma voce compensabile.
- La censura di violazione dei parametri di liquidazione dei compensi non è accoglibile se la fase processuale invocata non si è concretamente svolta nel giudizio considerato.
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