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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08645/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Bologna limitatamente al diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe illegittimamente escluso la pena sostitutiva. La Corte di cassazione ha rilevato però che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a riprodurre le medesime censure già svolte in appello, senza una critica argomentata specifica sulle ragioni poste a base del diniego.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità, perché meramente reiterativo delle doglianze di appello e privo del necessario confronto puntuale con la motivazione della sentenza di secondo grado, che aveva già escluso i presupposti per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata nei capi di imputazione confermati in appello, relativa ai reati contro il patrimonio.

  • art. 493-ter c.p.

    Norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione confermato in appello, oggetto della condanna di merito.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, non sussistono ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve costituire una critica argomentata della sentenza impugnata, con puntuale confronto con la motivazione del provvedimento di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni con cui il giudice di secondo grado le ha disattese.
  • La generica denuncia di carenza o illogicità della motivazione non è sufficiente se non è accompagnata dall'indicazione delle specifiche ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
  • La censura concernente il diniego di una pena sostitutiva non è scrutinabile in cassazione se non si confronta in modo diretto e specifico con la motivazione con cui il giudice di merito ha escluso i presupposti applicativi della misura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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