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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8195/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Occhiuto ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che lo aveva dichiarato responsabile ai soli effetti civili del reato di diffamazione aggravata in danno di Giuseppe Gentile. I motivi di ricorso contestavano: 1) l'omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello della parte civile per difetto di interesse (sosteneva che la sentenza di primo grado aveva assolto "perché il fatto non costituisce reato"); 2) l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, specie quanto alla mancata disamina della verità del fatto e alla carenza della motivazione rafforzata richiesta in caso di riforma di un'assoluzione; 3) violazione e erronea applicazione della normativa penale e costituzionale (art. 21 Cost., art. 10 CEDU) in relazione al diritto di critica politica e alla applicabilità della scriminante (art. 51 e art. 599 cod. pen.), nonché mancato esame dello stato d'ira putativo invocato dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che la parte civile abbia interesse ad impugnare l'assoluzione resa "perché il fatto non costituisce reato". Ha invece ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo: la Corte d'appello non ha fornito la motivazione rafforzata necessaria per superare l'assoluzione di primo grado e ha erroneamente estrapolato le espressioni contestate dal loro contesto politico-dialettico, senza confutare compiutamente la disamina del Tribunale che aveva valutato le espressioni entro il contesto politico-elettorale. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al giudice civile competente per valore in grado d'appello (rinvio per statuizioni risarcitorie).

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3, codice penale

    diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.)

    La norma integra il reato contestato; la Corte ha valutato se le espressioni rientrassero nella critica politica o costituissero diffamazione punibile ai sensi di tale articolo.

  • art. 599, codice penale

    Richiamato nel ricorso come possibile scriminante (stato d'ira o reazione); la Corte ha rilevato che la valutazione di scriminanti richiede adeguata istruttoria e motivazione.

  • art. 51, codice penale

    Norma sulle scriminanti generali; invocata dal ricorrente (es. reazione in stato d'ira), la sua applicazione necessita di valutazione fattuale e motivazione.

  • art. 576 codice di procedura penale

    Riconosce il diritto di impugnazione alla parte civile; la Corte ha confermato che tale diritto non viene escluso dalle limitazioni di efficacia del giudicato.

  • art. 591 codice di procedura penale

    Norma processuale richiamata nei motivi di impugnazione; la Corte ha valutato la legittimità dei motivi dedotti in cassazione nel rispetto dei limiti procedurali.

  • art. 606, comma 1, codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b), e), c) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso in Cassazione: violazione di legge, insufficiente motivazione e altro; la Corte ha ritenuto fondati i profili di motivazione e diritto di critica, rigettando il motivo sull'inammissibilità.

  • art. 652 codice di procedura penale

    Richiamato per spiegare che le limitazioni all'efficacia del giudicato non estinguono il diritto di impugnazione della parte civile.

  • art. 21 Costituzione

    Tutela della libertà di manifestazione del pensiero; la Corte ha richiamato il suo ruolo nella valutazione del diritto di critica politica rispetto al reato di diffamazione.

  • art. 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Richiamato insieme all'art. 21 Cost. per il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che valorizza il contesto politico e la funzione della critica.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma processuale richiamata in ordine al termine per il deposito delle conclusioni della parte civile; nel caso le conclusioni della parte civile sono state depositate oltre il termine previsto, circostanza rilevata in atti.

Massime di principio

  • La parte civile ha interesse ad impugnare una sentenza di assoluzione resa "perché il fatto non costituisce reato": le limitazioni all'efficacia del giudicato non escludono il diritto di impugnazione della parte civile.
  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione del primo grado è richiesta una "motivazione rafforzata": il giudice d'appello deve confutare punto per punto le argomentazioni più rilevanti della sentenza assolutoria con analisi logica e giuridica approfondita.
  • Nelle ipotesi di presunta diffamazione in ambito politico va valutato il contesto spazio-temporale e dialettico; espressioni anche dure e pungenti possono rientrare nella legittima critica politica se pertinenti, proporzionate e funzionali al giudizio critico, non in invettiva gratuita.
  • La 'continuità' o continenza delle espressioni non si valuta separatamente dal contesto: l'estrapolazione di frasi dal loro contesto politico può portare a errate conclusioni sulla offensività e sulla punibilità.
  • Eventuali scriminanti (es. stato d'ira, reazione putativa) devono essere adeguatamente dimostrate e motivate; la loro mera evocazione non è sufficiente per escludere la responsabilità penale o gli effetti civili.
  • Se l'accertamento penale riguarda soltanto gli effetti civili (responsabilità ai soli effetti civili), gli atti vanno eventualmente rimessi al giudice civile competente per le statuizioni risarcitorie.

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