Cassazione Penale, Sentenza n. 4755/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione della "Villa Lello" (Comune di Ricadi), sostenendo di essere le legittime proprietarie per successione ereditaria dalla madre Zungri Carmela (deceduta nel 2010 senza testamento). Hanno contestato che il precedente effetto preclusivo invocato dal Tribunale a favore delle decisioni sul soggetto indagato (Ignazio Ferrante) non potesse valere nei loro confronti in quanto terze estranee al reato. Hanno altresì spiegato che la presenza e la gestione dell'immobile da parte di Stefania Andria (ex coniuge di Ferrante e figlia di una delle ricorrenti) erano riconducibili al suo rapporto familiare e non a una disponibilità reale di Ferrante sull'immobile, quindi l'attribuzione dell'immobile a Ferrante sarebbe errata.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili: i motivi erano generici, in fatto e volti a contestare la motivazione del provvedimento (cosa non consentita al terzo contro il sequestro preventivo). Il Tribunale di riesame aveva motivato ampiamente che, oltre alla intestazione formale alle ricorrenti per successione, sussisteva la disponibilità materiale dell'immobile da parte di Ferrante Ignazio, dimostrata da intercettazioni telefoniche (in cui Ferrante parla della villa come sua e commenta annunci), dalla documentazione rinvenuta nel suo ufficio e da messaggi WhatsApp che dimostravano la gestione diretta e autonoma degli affitti e delle vicende dell'immobile. Il Tribunale aveva ritenuto l'intestazione formale fittizia e ha valutato che le ricorrenti non avevano prodotto prova idonea della titolarità effettiva e dell'assenza di disponibilità di Ferrante. Per questi motivi la Cassazione ha confermato l'inammissibilità dei ricorsi e ha condannato ciascuna ricorrente al pagamento di €3000 alla Cassa delle ammende e alle spese di procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa relativa ai vizi di motivazione e agli effetti del rigetto; il ricorso deduceva violazione di legge collegata a questa norma ma la Cassazione ha ritenuto i motivi generici e inammissibili
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai limiti di deduzione dei motivi in cassazione (obbligo di sinteticità e limiti per la motivazione); il ricorso è stato valutato nei limiti strettamente necessari ma comunque ritenuto generico
Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 36347 del 11/07/2019 (Rv. 276700-01)
Principio richiamato: il terzo che chiede la restituzione in sede di sequestro preventivo può dedurre solo la propria effettiva titolarità o disponibilità e l'inesistenza del suo contributo al reato, e non può contestare i presupposti della misura cautelare nei confronti dell'indagato
Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
Massime di principio
- Il terzo sottoposto a sequestro preventivo non può in cassazione contestare i presupposti del provvedimento cautelare relativi all'indagato: può solo provare la propria titolarità reale del bene e l'assenza di qualsiasi contributo proprio al reato.
- La titolarità formale (intestazione catastale o per successione) può essere considerata fittizia se emergono elementi di fatto che dimostrano la disponibilità materiale dell'indagato (intercettazioni, documenti, messaggi, gestione diretta degli affitti ecc.).
- Prove come intercettazioni telefoniche, corrispondenza, documentazione rinvenuta presso l'indagato e messaggi informatici possono reggere la valutazione della disponibilità di un bene anche contro l'intestazione formale.
- Se il ricorso è fondato prevalentemente su contestazioni di fatto o sulla motivazione adottata dal giudice di merito, è a rischio di inammissibilità per genericità; il terzo deve concentrare il proprio ricorso sulla prova della titolarità e della buona fede.
- In caso di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende) e condannare alle spese processuali.
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