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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35410/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato è stato condannato dalla Corte di assise di Macerata, con sentenza dell’11 luglio 2024, a 14 anni di reclusione per avere ucciso un uomo, il 17 ottobre 2022 a Sant’Elpidio a Mare, colpendolo all’addome con un coltello da cucina; la Corte di assise di appello di Ancona ha rigettato l’appello il 29 ottobre 2025, dopo aver rinnovato l’istruttoria mediante una perizia medico-legale sulla ferita dell’imputato e l’audizione di un operante del RIS. In via preliminare, la difesa ha chiesto un termine per preparare la difesa, rilevando che alla scadenza del termine per impugnare non era ancora stata completata la traduzione della sentenza d’appello in punjabi, disposta ai sensi dell’art. 143 c.p.p.; con motivi aggiunti ha poi dedotto la compressione del diritto di difesa, precisando che la sentenza tradotta era stata notificata il 20 aprile 2026, dopo la scadenza del termine per ricorrere, indicata nel 13 marzo 2026. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., ha contestato la mancata riqualificazione del fatto in omicidio colposo per eccesso colposo in legittima difesa e il rigetto della richiesta di ulteriore rinnovazione istruttoria sulle tracce biologiche rinvenute sul coltello e sulla posizione dell’imputato nella stanza. Ha inoltre invocato, in via alternativa, la legittima difesa reale o putativa e l’eccesso colposo. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento probatorio, in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione prevista dall’art. 62, n. 2, c.p. Le censure riproponevano una diversa lettura degli elementi istruttori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso che la mancata traduzione della sentenza d’appello prima della scadenza del termine per ricorrere imponesse il differimento dell’udienza o determinasse nullità: dopo la notifica della traduzione l’imputato aveva potuto svolgere ulteriore attività difensiva e, con i motivi aggiunti, non risultava un interesse difensivo ragionevole residuo alla nullità o al termine richiesto. Ha ritenuto infondata la censura sulla rinnovazione istruttoria, poiché la Corte d’appello aveva motivato in modo congruo la non necessità degli ulteriori accertamenti, giudicati esplorativi e non indispensabili alla decisione. Ha respinto anche le doglianze sulla legittima difesa, reale o putativa, sull’eccesso colposo e sulla provocazione: la motivazione d’appello era completa, coerente e fondata sugli elementi istruttori, mentre il ricorso sollecitava in parte una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Resta quindi confermata la condanna a 14 anni di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    Qualora l'esecuzione della traduzione non abbia rispettato il «termine congruo», previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen, (ad esempio l'incarico per la traduzione è conferito non tempestivamente; il termine per la traduzione è incongruo), va precisato che: se essa sopraggiunge prima dello spirare del termine per impugnare la stessa determina lo slittamento del termine per impugnare, consentendo all'interessato di difendersi; se sopraggiunge successivamente, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'articolo 143 cod. proc. pen. dovrà confrontarsi con le prerogative difensive ancora disponibili per far valere l'interesse alla stessa (motivi aggiunti e/o conclusioni).

    Il ritardo nella traduzione della sentenza non determina automaticamente nullità o differimento: occorre verificare quando la traduzione sopraggiunge e se residuano strumenti difensivi concretamente utili a tutelare l’interesse dell’imputato.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Con la sentenza della Corte di cassazione, Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Rv. 288798 - 01, è stato chiarito che l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione.

    L’omessa traduzione della sentenza all’imputato che non comprende l’italiano integra una nullità generale a regime intermedio, da eccepire nei termini; la sua rilevanza va valutata anche considerando le prerogative difensive ancora disponibili.

  • art. 180 c.p.p.

    Con la sentenza della Corte di cassazione, Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Rv. 288798 - 01, è stato chiarito che l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione.

    La nullità relativa all’omessa traduzione deve essere eccepita con l’impugnazione o rilevata entro i termini previsti dall’art. 180 c.p.p.; nel caso deciso, la successiva traduzione e l’effettiva possibilità di svolgere ulteriori difese hanno escluso un interesse concreto alla nullità.

  • art. 603, comma 1, c.p.p.

    La giurisprudenza di legittimità ha stabilito, per quanto concerne la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., che essa è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.

    La rinnovazione dell’istruttoria in appello è necessaria quando l’indagine dibattimentale è incompleta e il giudice non può decidere allo stato degli atti; la valutazione di non necessità è sindacabile in cassazione nei limiti della correttezza della motivazione.

  • art. 521 c.p.p.

    Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., deduce sia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., del delitto in quello di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 cod. pen. (eccesso colposo di legittima difesa);

    La norma è richiamata in relazione alla richiesta difensiva di riqualificare il fatto; la Corte ha respinto la censura, confermando la qualificazione e l’affermazione di responsabilità operate dai giudici di merito.

  • art. 589 c.p.

    Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., deduce sia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., del delitto in quello di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 cod. pen. (eccesso colposo di legittima difesa);

    La riqualificazione in omicidio colposo prospettata dalla difesa è stata esclusa, poiché la Corte ha ritenuto immune da vizi la ricostruzione e la motivazione che confermavano la responsabilità per il delitto contestato.

  • art. 62, n. 2, c.p.

    Con riguardo alla provocazione, è stato chiarito che, ai fini della configurabilità di tale attenuante, occorrono: a) lo stato d'ira, costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con un fatto ingiusto altrui; b) il fatto ingiusto altrui, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta.

    L’attenuante richiede uno stato d’ira, un fatto altrui obiettivamente ingiusto e un nesso psicologico causale tra fatto e reazione; non basta la valutazione soggettiva dell’imputato e una sproporzione macroscopica può escludere lo stato d’ira o il nesso causale.

  • art. 616 c.p.p.

    In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L’omessa traduzione della sentenza per l’imputato che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ma, quando la traduzione è notificata dopo la scadenza del termine d’impugnazione, l’interesse alla nullità o a un differimento va verificato alla luce delle prerogative difensive ancora concretamente disponibili; se l’imputato ha potuto svolgere ulteriore attività difensiva dopo aver ricevuto la traduzione, la nullità non può essere affermata in assenza di un interesse difensivo ragionevole.
  • La rinnovazione dell’istruttoria in appello prevista dall’art. 603, comma 1, c.p.p. presuppone l’incompletezza dell’istruzione e l’impossibilità di decidere allo stato degli atti. Il rigetto della richiesta può essere anche implicito quando il giudice dispone di elementi sufficienti, ed è sindacabile in cassazione quanto alla tenuta della motivazione, non per una nuova valutazione della concreta rilevanza delle prove richieste.
  • La legittima difesa richiede un’aggressione ingiusta attuale e una reazione necessaria, inevitabile e proporzionata; non è configurabile se l’agente poteva sottrarsi al pericolo senza pregiudizio e se la condotta è animata da risentimento o ritorsione.
  • La legittima difesa putativa richiede un errore giustificato da circostanze obiettive e concrete idonee a far ritenere attuale e imminente un’offesa ingiusta; timori e stati d’animo soggettivi, da soli, non bastano. L’accertamento va compiuto ex ante, considerando le specifiche circostanze del fatto.
  • L’eccesso colposo in legittima difesa presuppone l’esistenza dei presupposti della scriminante e un errore nella valutazione del pericolo o dell’adeguatezza dei mezzi; se manca il bisogno di reagire a un’aggressione, non è configurabile l’eccesso colposo.
  • L’attenuante della provocazione richiede uno stato d’ira causalmente collegato a un fatto altrui oggettivamente ingiusto; una sproporzione macroscopica tra il fatto ingiusto e il reato può escludere lo stato d’ira o il nesso causale.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa lettura degli elementi probatori, quando la motivazione impugnata è completa, coerente e priva di vizi logici.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioCause di giustificazioneCircostanze del reatoImpugnazioniProve
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontarioLegittima difesa

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