Cassazione Penale, Sentenza n. 46212/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati di truffa (capi A, C, E) e appropriazione indebita (capi B, D). Si contestava in particolare: prescrizione del fatto relativo al capo E (truffa in danno di Orazio Infurna) perché reato istantaneo consumatosi all'incasso degli assegni; eccessiva valutazione di fatti civilistici quali profili di reato nelle truffe contestate a Garavini e Di Maio e carenza di prova circa il pregiudizio patrimoniale per tali persone offese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo E) (truffa in danno di Orazio Infurna) perché estinto per prescrizione ed ha eliminato la pena relativa a quel capo; ha confermato le statuizioni civili a favore di Orazio Infurna; ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso (quindi hanno avuto conferma le condanne relative ai capi A, B, C, D, con i capi B e D ormai irrevocabili) e ha rimesso ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna la sola rideterminazione della pena complessiva per i residui capi A e C, tenendo conto che la pena complessiva non potrà essere superiore a quella pronunciata nei precedenti gradi e dovrà essere ridotta per effetto dell'estinzione per prescrizione del capo E.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sent. n. 18 del 21/06/2000 (Franzo)
"poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo...qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione"
La consumazione della truffa contrattuale che riguarda titoli di credito avviene al momento in cui l'autore incassa o utilizza i titoli (quando si realizza l'effettiva deminutio patrimonii e la locupletatio dell'agente). Di conseguenza la prescrizione va calcolata a partire da quel momento.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione delle ragioni del ricorso in cassazione ai fini della motivazione, richiedendo sinteticità nella esposizione dei motivi ai fini del provvedimento della Corte di legittimità.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
La censura in cassazione deve prospettare una violazione di legge riguardante la corretta qualificazione giuridica del fatto o la errata applicazione della norma; non è consentita una mera rivalutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.
Art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (e succ. mod.)
Regole procedurali sullo svolgimento dell'udienza: qui le parti non hanno richiesto la trattazione orale e quindi il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto.
Art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020
Norma utilizzata per calcolare i giorni di sospensione dei termini (ad es. della prescrizione) durante il periodo emergenziale COVID-19, rilevante nel computo della prescrizione del reato.
Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019 (Bonometti)
Conferma il principio che la truffa compiuta da un intermediario finanziario che incassa somme senza autorizzazione si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento; utile per distinguere consumazione istantanea da consumazione prolungata quando i versamenti sono periodici.
Massime di principio
- La truffa è, in linea generale, un reato istantaneo: quando riguarda titoli di credito la consumazione coincide con l'incasso/utilizzazione del titolo; la prescrizione va calcolata da quel momento.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerati sia gli eventi interruttivi sia i periodi di sospensione previsti dalla legge (es. disposizioni emergenziali sul COVID), che possono modificare la scadenza.
- In cassazione non è ammessa una mera rivalutazione del materiale probatorio: il ricorso deve evidenziare una specifica violazione di legge o un errore di sussunzione, non solo una diversa interpretazione dei fatti.
- L'annullamento per prescrizione di un capo non incide necessariamente sulle statuizioni civili, che possono rimanere confermate e sono indipendenti dall'estinzione del reato sul piano penale.
- Se la Corte di legittimità dichiara prescritti alcuni capi ma conferma altri, può rinviare ai giudici di merito per la sola rideterminazione della pena complessiva, tenendo conto delle sanzioni ormai eliminate.
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