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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2857/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, pur assolvendo dal capo A) (art. 416 c.p.), lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata in danno dello Stato (riqualificazione dal capo D) art. 314 c.p.), contestando (1) l'utilizzabilità delle intercettazioni perché autorizzate per fatti diversi da quelli poi contestati e (2) la configurabilità del reato di truffa, sostenendo invece la sussistenza di un mero illecito amministrativo posto che, secondo il ricorrente, il concessionario doveva comunque versare allo Stato una somma forfettaria ai sensi dell'art. 4 della concessione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che le intercettazioni fossero inutilizzabili: erano state autorizzate nell'ambito di indagini per peculato (art. 314 c.p.) e la successiva diversa qualificazione del fatto non rientra tra le cause tassative di inutilizzabilità previste dall'art. 271 c.p.p. Sul secondo motivo ha confermato che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della truffa aggravata (uso di artifici per occultare i dati di gioco e frodare il PREU), e che l'eventuale obbligo forfettario non escludeva la rilevanza penale di condotte fraudolente volte a sottrarre somme maggiori all'Erario. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Richiamato come capo di imputazione originario (associazione per delinquere), da cui il ricorrente era stato però assolto in appello; non centrale per la decisione di cassazione.

  • art. 314 c.p.

    Delitto (peculato) per il quale erano state autorizzate le intercettazioni: la Corte osserva che l'autorizzazione per indagini su tale reato legittima l'uso delle intercettazioni anche se la qualificazione giuridica finale è diversa.

  • art. 640 comma 2 c.p.

    Norma sulla truffa aggravata; la Corte conferma che gli elementi oggettivi e soggettivi della truffa erano stati provati dai giudici di merito in relazione alla frode sul PREU.

  • art. 266 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte non individua violazioni applicative in ordine a tale norma.

  • art. 271 c.p.p.

    Stabilisce le cause tassative di inutilizzabilità delle intercettazioni: la Corte rileva che la diversa qualificazione del fatto non rientra tra dette cause, quindi le intercettazioni restano utilizzabili.

  • art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Richiamato come criterio di impugnazione (motivi di cassazione): la Corte ritiene le censure formulate dal ricorrente infondate nei limiti di esame di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per comminare euro tremila al ricorrente.

  • art. 4 della concessione (normativa amministrativa)

    Riferita dal ricorrente per sostenere che il concessionario era comunque tenuto a versare una somma forfettaria: la Corte di merito ha ritenuto che l'obbligo forfettario non escluda la sussistenza di condotte artificiose finalizzate a frodare somme più elevate dovute in base alla contabilità effettiva.

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate per reati collegati alle indagini restano utilizzabili anche se la qualificazione giuridica del fatto viene modificata successivamente, salvo che ricorra una delle cause tassative di inutilizzabilità previste dall'art. 271 c.p.p.
  • La riqualificazione giuridica successiva della fattispecie non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove raccolte durante le indagini autorizzate.
  • La configurabilità della truffa richiede la prova di artifici o raggiri e del conseguente pregiudizio patrimoniale; l'esistenza di un obbligo forfettario amministrativo non esclude automaticamente la rilevanza penale se esistono condotte artificiose che occultano la base imponibile reale.
  • Le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o della prova sono inammissibili in sede di legittimità, che è limitata al sindacato di legalità e correttezza della motivazione, non alla riconsiderazione del merito probatorio.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'automatico aggravio delle spese e può comportare una sanzione alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., proporzionata alla colpa valutata dal giudice.

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