Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32996/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non determinabile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani il 21 febbraio 2025. La condanna riguardava il reato previsto dagli artt. 31, comma 1, e 76, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 5 settembre 2022. Il ricorso deduceva genericamente un vizio di motivazione, senza individuare e sottoporre a puntuale critica specifici passaggi della motivazione della sentenza impugnata ritenuti carenti o contraddittori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era congruamente motivata e che la censura formulata era generica e non correlata a specifiche carenze o contraddizioni argomentative. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma richiamata quale disposizione incriminatrice insieme all'art. 76, comma 4, del medesimo decreto legislativo; il testo non esplicita ulteriormente la condotta contestata.

  • art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma richiamata quale disposizione incriminatrice insieme all'art. 31, comma 1, del medesimo decreto legislativo; il testo non esplicita ulteriormente la condotta contestata.

  • art. 606 c.p.p.

    Il testo richiama genericamente il vizio di motivazione dedotto con il ricorso, senza indicare espressamente l'articolo.

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte applica le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, consistenti nella condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca genericamente un vizio di motivazione senza individuare e sottoporre a puntuale critica specifici passaggi della motivazione della sentenza impugnata ritenuti carenti o contraddittori.
  • Quando la sentenza impugnata è congruamente motivata e il ricorso non si confronta specificamente con il relativo tessuto argomentativo, la Corte di cassazione può dichiarare l'impugnazione inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.