Cassazione Penale, Ordinanza n. 18903/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale, deducendo censure già svolte in appello e non accolte dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso tale beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente riproduttivo delle doglianze già dedotte in appello e privo di specifica critica alla sentenza impugnata. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello aveva dato una motivazione congrua e non illogica sull'assenza della particolare tenuità del fatto. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di ricettazione, oggetto del giudizio di responsabilità confermato dal giudice di merito e non utilmente contestato in cassazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete del caso; è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
I criteri di valutazione della gravità del fatto, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo guidano il giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
È il fondamento della condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata, censure già dedotte e disattese in appello.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta sulla base di formule astratte, ma esige una valutazione complessiva della concreta fattispecie alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., con motivazione che dia conto degli aspetti ritenuti rilevanti.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli indici di valutazione, purché indichi quelli decisivi e renda comprensibile la ragione dell'esclusione della non punibilità.
- Quando la valutazione sull'assenza della particolare tenuità è sorretta da motivazione congrua e non illogica, essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale rilevante.
Come è indicizzato
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