Cassazione Civile, Ordinanza n. 14692/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e della successiva accettazione da parte dei resistenti, dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha disposto la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo non applicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudizio di cassazione era stato promosso contro un'ordinanza della Corte d'appello di Ancona. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese; i resistenti hanno depositato atto di accettazione della rinuncia. Non emergono dal testo i fatti sostanziali originari della controversia definita dall'ordinanza impugnata, né i motivi specifici del ricorso, perché la Corte si è pronunciata solo sull'estinzione del giudizio per rinuncia accettata.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio; le spese possono essere compensate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma sul raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamata quale fonte che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel caso di rinuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente comporta l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso per cassazione, non essendo configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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