Cassazione Civile, Ordinanza n. 35590/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una società agricola davanti al Tribunale di Milano per ottenere l'assegnazione di un terreno agricolo, in forza dell'esercizio del diritto di riscatto su un bene oggetto di compravendita tra la ricorrente e un terzo. Nel corso del giudizio la società agricola ha deliberato una scissione parziale con costituzione di una nuova società e trasferimento a quest'ultima di un compendio immobiliare non agricolo, comprendente anche il bene di cui si discuteva. La ricorrente ha allora introdotto davanti al Tribunale di Lodi un'azione revocatoria per far dichiarare inefficace l'atto di conferimento del compendio immobiliare seguito alla scissione. Il Tribunale di Lodi ha ritenuto la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, assumendo che l'atto impugnato fosse una scissione societaria. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha sostenuto che il giudice di Lodi avesse errato, perché l'atto oggetto di revocatoria sarebbe stato un mero conferimento immobiliare, con competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata; le resistenti hanno invece sostenuto che l'atto fosse una vera scissione societaria e che la competenza spettasse al Tribunale di Milano, sezione imprese.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, ritenendo corretta la declaratoria di competenza funzionale del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa. Ha valorizzato lo stretto collegamento tra il conferimento del compendio immobiliare e la scissione societaria, considerando il primo come strumento per il perseguimento della seconda, e ha richiamato l'interpretazione ampia dell'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, secondo cui le controversie relative ad atti di scissione rientrano nella competenza delle sezioni specializzate per le imprese. È stata inoltre disposta la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Milano, con rimessione al merito anche delle spese della fase, e dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la costituzione delle resistenti nel regolamento di competenza
art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003
la locuzione 'cause e procedimenti relativi' va intesa in senso ampio, in coerenza con la ratio di concentrazione e specializzazione delle controversie in materia di impresa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa va interpretata in senso ampio, secondo una lettura funzionale che valorizzi la ratio di specializzazione e concentrazione delle controversie societarie.
- Quando l'atto impugnato è strettamente collegato a una operazione societaria di scissione, anche se accompagnato da un trasferimento di beni o compendi immobiliari, la controversia può rientrare nella competenza della sezione specializzata per le imprese.
- In sede di regolamento di competenza, la Corte verifica se la qualificazione dell'atto compiuta dal giudice di merito sia coerente con la struttura economico-giuridica dell'operazione, non fermandosi alla sola forma esteriore del singolo atto.
- Il rigetto del ricorso per regolamento di competenza comporta la conferma del giudice dichiarato competente e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35580/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35581/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35582/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35583/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35584/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35585/2022 del 05/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →