Cassazione Penale, Sentenza n. 14874/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva annullato il sequestro preventivo disposto a fronte del sospetto reato di malversazione (art. 316-bis c.p.) per avere destinato un mutuo di €340.000, garantito dal Fondo centrale di garanzia per le PMI nell'ambito della normativa emergenziale COVID-19, non alla liquidità dell'attività professionale ma, per €320.000, all'estinzione di un precedente mutuo ipotecario intestato alla moglie e per €20.000 al riporto di conto corrente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendo erronea la decisione del Tribunale del riesame. Ha affermato che il finanziamento garantito dal Fondo, pur con ampia finalità di sostegno alla liquidità, doveva essere destinato a esigenze connesse all'attività professionale/impresa; che l'assenza di autonomia societaria del libero professionista non impedisce di distinguere spese personali da spese professionali; e che l'impiego del finanziamento per estinguere un mutuo coniugale non collegato all'attività professionale integra la destinazione a finalità diverse. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Frosinone per nuovo esame secondo i principi espressi.
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata: la Corte conferma che può integrarsi il reato di malversazione quando fondi pubblici o garantiti dallo Stato non siano destinati alle finalità previste e siano invece utilizzati per scopi estranei all'attività aziendale/professionale.
d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità) convertito in l. 5 giugno 2020, n. 40
nelle premesse si sottolinea la "straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi ... prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese"; l'art. 1 indica lo strumento della garanzia statale "al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ... colpite dall'epidemia COVID-19"
La disciplina emergenziale qualifica la garanzia come misura pubblica finalizzata a sostenere la liquidità per esigenze connesse all'attività produttiva/imprenditoriale (estendibile ai professionisti), pertanto i finanziamenti così garantiti devono essere destinati a finalità coerenti con tale scopo.
art. 13, lett. m) e lett. n) del d.l. n. 23/2020
Prevede l'estensione della garanzia anche ai professionisti e i limiti/condizioni di ammissibilità (es. ricavi entro soglia); contribuisce a qualificare l'agevolazione come finalizzata a esigenze dell'attività professionale/impresa.
art. 39, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (richiamato nel testo)
«con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili»
Indica che le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia sono disciplinate per decreto ministeriale, e la normativa secondaria specifica la finalità dei finanziamenti garantiti.
D.M. 24 aprile 2014
i finanziamenti garantiti devono "essere direttamente finalizzati all'attività d'impresa"
Il decreto operativo chiarisce che i finanziamenti assistiti dal Fondo devono avere destinazione direttamente funzionale all'attività d'impresa (estendibile, per finalità, anche ai professionisti beneficiari).
D.M. 3 ottobre 2022 (disposizioni operative)
Conferma le condizioni operative e la continuità dell'interpretazione secondo cui la garanzia è riservata a finanziamenti finalizzati all'attività d'impresa/professionale.
Massime di principio
- I finanziamenti assistiti da garanzia pubblica (Fondo PMI/SACE) nell'ambito della normativa emergenziale devono essere impiegati per esigenze correlate all'attività imprenditoriale o professionale: la destinazione è circoscritta dall'analisi della finalità pubblica sottesa.
- La mancanza di una separazione giuridica del patrimonio (libero professionista) non impedisce di individuare la natura professionale o personale delle singole spese: conta la funzione dell'impiego dei fondi, non solo la titolarità patrimoniale.
- L'estinzione di debiti riconducibili a terzi o aventi natura personale/familiare (es. mutuo della coniuge) costituisce uso non compatibile con la finalità del finanziamento garantito e può integrare la fattispecie di malversazione ex art. 316-bis se la destinazione è provata.
- Quando il finanziamento risulta garantito dallo Stato o inserito in disciplina pubblica vincolante, il giudizio sulla destinazione dei fondi deve guardare alla ratio pubblica della misura e non solo alla dicitura contrattuale del finanziamento.
- In caso di dubbio sulla destinazione effettiva dei fondi, il sequestro preventivo può essere legittimo se sussistono elementi concreti che facciano ritenere la destinazione a fini diversi rispetto a quelli ammessi dalla normativa di garanzia; il giudice del riesame deve valutare correttamente la normativa e la funzione economica del finanziamento.
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