Cassazione Penale, Sentenza n. 2734/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna, deducendo molteplici vizi: per entrambe si censura la configurazione del reato come consumato e non tentato; il mancato riconoscimento dell'attenuante per tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.); la valutazione della recidiva e il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; per Zinna il diniego della sospensione condizionale della pena; per Vullo la ricostruzione della responsabilità (si sostiene mera connivenza non punibile) e il mancato riconoscimento dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sul punto che il furto fosse consumato, perché le imputate avevano ottenuto la piena signoria sulla merce allorché si erano allontanate dal negozio superando la sfera di vigilanza. Ha escluso la caratterizzazione del valore della merce (circa 150 euro) come "danno di speciale tenuità" e ha confermato la rilevanza della recidiva; ha giudicato congruo il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e motivato il diniego della sospensione condizionale, anche in presenza di procedimenti pendenti che giustificano una prognosi negativa. Per tali ragioni ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'attenuante per tenuità del danno non fosse applicabile: un valore di circa 150 euro non è considerato "lievissimo" né privo di effetti pregiudizievoli rilevanti, pertanto non sussiste la circostanza attenuante
Richiamato dalla difesa di Vullo come possibile causa di non punibilità o di misura di trattamento diverso, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato la responsabilità in concorso; non è stato riconosciuto alcun beneficio ex art. 131-bis
Usato per giustificare il giudizio prognostico negativo ai fini dell'esclusione o riduzione delle attenuanti e del diniego della sospensione condizionale: il giudice del merito può basare la valutazione anche su precedenti o procedimenti pendenti rilevanti per la capacità a delinquere
Richiamato per l'effetto previsto dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso, ossia la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese e, se l'inammissibilità deriva da profili di colpa, l'applicazione di una sanzione per la Cassa delle ammende
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. con legge 18/12/2020 n.176)
Richiamato per spiegare che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, con conclusioni per iscritto
Massime di principio
- Nel furto commesso in un esercizio commerciale la consumazione si verifica quando l'agente ottiene la piena signoria sulla cosa sottratta, cioè quando la merce è uscita dalla sfera di vigilanza della persona offesa: la mera presenza di sistemi di controllo non impedisce automaticamente la consumazione se l'autonomia di disponibilità è raggiunta
- La qualificazione del danno come "di speciale tenuità" richiede che il pregiudizio sia lievissimo sia per valore sia per effetti concreti sulla persona offesa; somme dell'ordine di centinaia di euro non sono automaticamente marginali
- Il giudizio sulla recidiva e sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è essenzialmente di merito e la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo se contraddittoria o manifestamente illogica; la presenza di precedenti o di procedimenti pendenti può giustificare una prognosi negativa per la sospensione condizionale
- La mera presenza sul luogo del fatto non esclude responsabilità: per escludere la punibilità per connivenza è necessario che la partecipazione sia realmente passiva e non abbia fornito un contributo materiale o psicologico alla realizzazione del reato
- In tema di sospensione condizionale della pena il giudice può tener conto anche di precedenti non definitivi o di comportamenti processuali per valutare la probabilità di futuri reati, senza violare la presunzione di innocenza
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