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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07721/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi-debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti del titolare di un conto corrente affidato e del suo fideiussore, per il saldo debitore del rapporto. Gli opponenti contestarono la debenza delle somme addebitate deducendo la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’illegittimità delle spese non concordate e la nullità della commissione di massimo scoperto; chiesero quindi il ricalcolo del saldo, la ripetizione di quanto indebitamente addebitato e il risarcimento del danno da segnalazione alla Centrale dei Rischi. Il tribunale, con sentenza parziale, dichiarò nulle alcune clausole ma ritenne inammissibile la domanda restitutoria di una delle parti, rigettò la domanda risarcitoria e applicò il principio di prescrizione per le rimesse solutorie; con sentenza definitiva condannò poi gli opponenti al pagamento di un importo residuo. La corte d’appello confermò la decisione, ritenendo corretto il criterio del "saldo banca" e dunque la previa individuazione delle rimesse solutorie prima dell’espunzione delle poste nulle. In cassazione gli eredi del debitore denunciarono violazione degli artt. 1283, 1418, 1419 e 1422 c.c., sostenendo che, per stabilire se vi fosse ancora un credito della banca o un diritto di ripetizione del correntista, occorresse prima eliminare tutte le poste illegittime dal conto e solo dopo verificare la prescrizione delle singole rimesse, così da usare un saldo rettificato e non quello meramente contabile della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso degli eredi del correntista, cassando la sentenza d’appello e rinviando alla stessa corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame. Ha ritenuto non condivisibile l’impostazione della corte di merito, perché, nelle controversie su clausole nulle di conto corrente e sulla ripetizione dell’indebito, la verifica delle rimesse solutorie deve avvenire dopo la preventiva espunzione dal saldo di tutte le competenze illegittimamente addebitate e dichiarate nulle. È stata invece dichiarata inammissibile la costituzione in cassazione del cessionario del credito intervenuto in giudizio, poiché il successore a titolo particolare non può intervenire nel giudizio di legittimità quando il dante causa si sia già ritualmente costituito. Le spese relative a tale intervento sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1283 c.c.

    richiamato come norma che vieta l’anatocismo e fonda la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale illegittima

  • art. 1418 c.c.

    richiamato quale norma sulla nullità delle clausole contrattuali contrarie a norme imperative

  • art. 1419 c.c.

    richiamato in relazione alla nullità parziale delle clausole del conto corrente

  • art. 1422 c.c.

    “l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”

    la nullità è imprescrittibile come azione di accertamento, ma resta ferma la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come fondamento della condictio indebiti per la ripetizione dei pagamenti non dovuti

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    invocato per l’eccezione di inammissibilità del ricorso, respinta dalla Corte

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. nell’eccezione di inammissibilità del ricorso, respinta dalla Corte

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in cassazione

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    richiamato per la cessione in blocco dei crediti bancari

Massime di principio

  • Nelle controversie su conto corrente bancario con clausole nulle o illegittime, la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse va compiuta dopo aver eliminato dal saldo tutte le poste indebitamente addebitate, così da ricostruire il reale rapporto dare/avere.
  • La prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito non può essere utilizzata per cristallizzare un saldo contabile fondato su clausole nulle e per impedire la preventiva rettifica del conto; la prescrizione opera solo sulle rimesse che, ricostruito correttamente il saldo, risultino effettivamente solutorie oltre il fido.
  • La nullità delle clausole contrattuali è azione imprescrittibile, ma la restituzione di quanto pagato in esecuzione di tali clausole resta soggetta al termine di prescrizione decennale.
  • Nel giudizio di legittimità il successore a titolo particolare nel credito non può intervenire autonomamente se il dante causa è già parte del giudizio; la sentenza spiega comunque effetti anche nei suoi confronti.
  • L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità non è fondata quando il ricorso espone i fatti essenziali, individua la decisione impugnata e non richiede l’esame diretto di documenti non trascritti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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