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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22312/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia/cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia era definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016 e che risultavano effettuati gli adempimenti richiesti. L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’intervenuta definizione agevolata e aderito all’istanza di estinzione. Le spese sono state compensate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società di persone, all’esito della quale l’Amministrazione finanziaria aveva emesso cinque avvisi di accertamento per IRAP, IRPEF, IVA e addizionali relative all’anno d’imposta 2005, oltre alla conseguente cartella di pagamento emessa per riscossione provvisoria. Gli accertamenti erano fondati su ricavi non contabilizzati, individuati anche tramite versamenti bancari e prelevamenti ritenuti ingiustificati, nonché su costi considerati indeducibili; tali riprese erano poi state imputate ai soci per trasparenza in proporzione alle quote di partecipazione. I contribuenti avevano impugnato gli atti, ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale; in appello la decisione era stata riformata in parte e confermata nel resto. In cassazione i contribuenti avevano proposto ricorso con dieci motivi, ma prima della decisione hanno chiesto l’estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016, producendo la documentazione della domanda e dei pagamenti effettuati. L’Agenzia delle Entrate ha preso posizione sul fatto sopravvenuto e ha aderito all’istanza di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. 193/2016

    La norma è stata applicata come base per la definizione agevolata della lite tributaria, idonea a determinare l'estinzione del giudizio previo pagamento di quanto dovuto.

  • L. 225/2016

    Norma di conversione richiamata quale fonte della disciplina della definizione agevolata della controversia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dall'Agenzia in relazione al fatto sopravvenuto.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra nell’ambito della definizione agevolata prevista dalla legge e il contribuente documenta la domanda e i pagamenti prescritti, il giudizio può essere dichiarato estinto.
  • L’adesione dell’Amministrazione finanziaria alla definizione agevolata e all’istanza di estinzione rafforza la pronuncia di cessazione della materia del contendere/rinuncia.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata della lite, la Corte può compensare le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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