Cassazione Penale, Sentenza n. 40880/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per errore di fatto, sostenendo che la Corte di Cassazione non avrebbe rilevato l'intervenuta prescrizione del reato (tentato omicidio pluriaggravato commesso nella primavera-estate del 1997). Il motivo si fonda sul computo dei termini di prescrizione secondo gli artt. 157 e 160 cod. pen. nella formulazione anteriore alla legge n. 251/2005 (cd. ex-Cirielli): il ricorrente afferma che il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 2 luglio 2018, avvenuta oltre il termine ventennale, con conseguente prescrizione già maturata nella primavera/estate del 2017. Denuncia dunque una svista percettiva della Corte di legittimità che avrebbe ignorato la causa estintiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso straordinario per errore di fatto sia ammissibile solo se l'errore denunciato è un mero errore percettivo e non il risultato di un percorso decisionale giuridico alternativo. Nel merito, la Corte ha verificato che atti interruttivi anteriori al termine ventennale erano presenti: in particolare gli interrogatori e le formalità di contestazione riferite a coimputati (Giuseppe Toscano il 24/01/2014; Scibetta Gaetano il 5/07/2013; Barberi Calogero il 14/01/2014) avevano effetto interruttivo esteso anche al ricorrente ai sensi dell'art.161 cod. pen. Pertanto non sussisteva la prescrizione dedotta. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza sul dovere del giudice di dichiarare d'ufficio le cause di estinzione ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e sui limiti del rimedio di cui all'art.625-bis cod. proc. pen. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili indicate.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato la disciplina della prescrizione anteriore alla legge ex-Cirielli, individuando nel termine ventennale il punto di riferimento per il computo iniziale del termine prescrizionale in relazione al fatto commesso nel 1997.
È richiamato per spiegare l'ulteriore allungamento del termine prescrizionale (aggiunta di anni secondo la normativa applicabile), nel ragionamento sul tempo necessario alla maturazione della prescrizione.
Interpretato nel senso che gli atti interruttivi o sospensivi della prescrizione hanno effetto estensivo anche nei confronti di tutti i concorrenti nel reato: gli interrogatori e le contestazioni operate nei confronti di coimputati hanno quindi interrotto la prescrizione anche per il ricorrente.
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto: la Corte ha delineato i requisiti di ammissibilità, subordinando il rimedio all'esistenza di un mero errore percettivo e alla specificità della deduzione.
Richiamato in relazione all'effetto preclusivo che limita i poteri del giudice del rinvio dopo una decisione di cassazione; la Corte ne ha fatto cenno nel quadro della valutazione di ammissibilità del ricorso.
La Corte ha richiamato il principio dell'immediata declaratoria della causa estintiva (anche della prescrizione) da parte del giudice quando la sua esistenza risulti evidente, salvo le eccezioni previste dalla norma.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile solo per errori percettivi manifesti: per ottenere accoglimento è necessario documentare in modo preciso la 'svista' procedimentale e fornire una sequenza processuale chiara che dimostri l'evidente maturazione della prescrizione.
- Gli atti interruttivi o sospensivi della prescrizione compiuti nei confronti di uno o più concorrenti producono effetto anche nei confronti degli altri partecipanti al reato (art.161 c.p.), pertanto il computo dei termini deve tener conto degli atti rivolti ai coimputati.
- Il giudice di cassazione ha l'obbligo di rilevare d'ufficio le cause di estinzione quando la loro sussistenza risulti evidente (art.129 c.p.p.), ma tale principio non soppianta le regole di inammissibilità delle impugnazioni; quindi, la mancata declaratoria non sempre configura mero errore percettivo.
- Quando si contesta la mancata declaratoria della prescrizione in Cassazione, il ricorrente deve fornire il dettaglio cronologico di tutti gli atti processuali rilevanti (date di contestazione, interrogatori, ordinanze cautelari, atti di indagine) e spiegare perché tali atti non sono stati considerati, per poter utilizzare con efficacia il rimedio per errore di fatto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente rischia la condanna alle spese e a pagamenti alla Cassa delle ammende nonché la rifusione delle spese delle parti civili: valutare attentamente la fondatezza e la specificità della censura prima di proporre il rimedio.
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