Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35207/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento proposta da una lavoratrice nei confronti di una società in nome collettivo poi cancellata dal registro delle imprese e dei soci. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'impugnazione della lavoratrice e ha condannato in solido i convenuti al pagamento di euro 9.602,88 oltre accessori e spese di entrambi i gradi, ritenendo sussistente il credito solo per la mensilità di maggio 2010 e per il trattamento di fine rapporto. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato, cumulativamente ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione di varie norme di legge e costituzionali, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato contumace un soggetto che invece si era costituito; con il secondo ha censurato, sempre in modo promiscuo tra i nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la decisione di merito relativa alle differenze retributive; con il terzo ha contestato la condanna alle spese poste a carico di un altro appellato, deducendo che questi era ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché formulati in modo promiscuo, cumulando senza distinzione i vizi di violazione di legge, nullità e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., senza specificare quale errore fosse riferibile a ciascun vizio; inoltre le doglianze erano generiche e astratte, risolvendosi in un'elencazione di norme e in una critica sostanzialmente diretta alla valutazione del materiale probatorio, non scrutinabile in sede di legittimità nei termini dedotti, e senza indicare il fatto storico decisivo omesso ai sensi del n. 5. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la medesima commistione dei vizi, sia per difetto di interesse, poiché riguardava una statuizione sulle spese riferita a un altro soggetto, che peraltro non aveva proposto ricorso. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specificamente ricondotti a uno dei vizi tipizzati; la commistione indistinta di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale rende il motivo inammissibile.

  • art. 105 c.p.c.

    È richiamato nel riepilogo della vicenda processuale in relazione all'intervento del socio della società estinta.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È menzionato per la proposta del relatore comunicata alle parti prima dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1 bis.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ciascun motivo deve essere costruito in modo specifico e autosufficiente, con chiara distinzione tra violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale; la loro cumulazione indiscriminata comporta inammissibilità.
  • La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una critica generica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'individuazione del fatto storico decisivo omesso, non essendo sufficiente una contestazione difusa della soluzione adottata.
  • È inammissibile il motivo che censuri una statuizione riferita a un soggetto diverso dal ricorrente quando manca un concreto interesse ad impugnare quella parte della decisione.
  • In sede di legittimità l'onere di specificità del motivo è particolarmente rigoroso, perché il giudizio di cassazione è a critica vincolata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.