Cassazione Penale, Sentenza n. 28330/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto nei loro confronti in relazione a plurime imputazioni (usura, estorsione, intestazione fittizia, indebita percezione di erogazioni pubbliche, falso). Le censure principali erano: 1) estinzione per prescrizione di taluni capi; 2) assenza del dolo specifico ex art. 512‑bis cod. pen.; 3) illegittimità e mancanza di prova sulla provenienza e legittimità dei beni sequestrati (art. 240‑bis); 4) utilizzabilità indebita di intercettazioni relative a un "procedimento madre" o acquisto extra‑procedimentale delle captazioni (art. 270 e ss. cod. proc. pen.); 5) violazione del divieto di bis in idem rispetto a precedenti provvedimenti di prevenzione; 6) omissione di valutazione della documentazione reddituale e bancaria prodotta dai difensori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto non ammissibile la produzioni documentali nuove in Cassazione e ha confermato che il sindacato sulla decisione del Tribunale di riesame è limitato alla verifica di violazioni di legge o di mancanza assoluta di motivazione. Ha condiviso la motivazione del Tribunale, che aveva ampiamente analizzato gli elementi indiziari (fumus commissi delicti) e il periculum in mora, valutando legittimamente anche l'elemento soggettivo (dolo) "ictu oculi" alla luce delle captazioni e degli accertamenti documentali; ha inoltre ritenuto utilizzabili le intercettazioni legittimamente acquisite nel procedimento unitario anche dopo lo stralcio. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferito al computo e alle questioni connesse alla prescrizione: la Corte ha richiamato che l'accertamento della prescrizione richiede specifiche deduzioni e calcoli, non un generico computo, e la mancata specificità rende la doglianza inammissibile
Richiamato insieme all'art. 157 in tema di decorrenza e modalità di estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano fornito argomentazioni puntuali
Norma relativa all'intestazione fittizia/impiego di beni finalizzati a eludere misure di prevenzione: la Corte ha confermato che il dolo specifico può essere desunto dagli elementi indiziari e che il reato può integrarsi anche quando alcuni beni abbiano provenienza lecita se esiste l'intento elusivo di nascondere disponibilità patrimoniali
Riferito alla confisca per sproporzione/ragionevolezza temporale: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale circa l'insufficiente prova della legittima provenienza dei beni e la considerazione dei tempi degli acquisti rispetto ai reati presunti
Norma che limita l'uso di captazioni provenienti da procedimenti distinti "ab origine": la Corte ha chiarito che non si applica quando le intercettazioni sono state acquisite in un procedimento inizialmente unitario e poi frazionato
Richiamata in relazione alla disciplina sull'utilizzabilità delle intercettazioni e ai limiti di trasferimento tra procedimenti; la Corte ha respinto la censura di inutilizzabilità nel caso di processo originario unitario
Condizioni di ammissibilità delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni, se regolarmente acquisite nel procedimento unitario, possano essere utilizzate anche dopo lo stralcio
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in Cassazione sulle ordinanze di riesame: la Corte ha ribadito che in Cassazione si controllano violazioni di legge e motivazione manifesta o nulla, non un nuovo esame di fatto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al limite di riportare i motivi nei limiti necessari per la motivazione; il ricorso doveva rispettare i limiti formali imposti
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la formulazione di "motivi nuovi" in appello ma non la produzione di documenti nuovi in Cassazione: la Corte ha escluso la valutazione di documenti depositati per la prima volta in Cassazione
Richiamato sul tema della prescrizione: l'accertamento richiede affronti specifici di diritto e di fatto, pena l'inammissibilità
Richiamato in relazione agli effetti della mera iscrizione di un procedimento sui termini di estinzione di una sentenza: la Corte ha escluso che la sola iscrizione impedisca l'estinzione di precedenti condanne ove ricorrano i presupposti
Richiamato per il riferimento alle precedenti condanne citate nel certificato penale e al loro decorso; la Corte ha osservato che la valutazione dei precedenti va svolta con precisione
Richiamato nella doglianza sul divieto di bis in idem relativo a provvedimenti di prevenzione: la Corte ha ribadito che il divieto di bis in idem non opera tra procedimento penale e procedimento di prevenzione
Norma sanzionatoria applicata dalla Corte per condanna alle spese e somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione contro ordinanze di riesame di misure reali il sindacato è limitato a violazioni di legge o a mancanza assoluta di motivazione: non è consentito riesaminare i fatti come fatto nuovo
- Non è possibile produrre documenti nuovi in Cassazione se non già acquisiti nel fascicolo al momento della decisione impugnata; le nuove produzioni sono inammissibili
- Le censure relative alla prescrizione devono essere specifiche e corredate da calcoli e riferimenti puntuali: il mero richiamo generico ai termini comporta inammissibilità
- Il sequestro preventivo richiede il fumus commissi delicti e, nel procedimento di riesame, il Tribunale può valutare sinteticamente anche l'elemento soggettivo se emergente "ictu oculi" dagli elementi indiziari
- Intercettazioni regolarmente acquisite in un procedimento unitario restano utilizzabili anche se il procedimento è poi frazionato (art. 270 non applicabile ai procedimenti "stralciati" originariamente unitari)
- La presenza di patrimoni in parte leciti non esclude automaticamente la responsabilità prevista da norme come l'art. 512‑bis se esiste l'intento di eludere misure di prevenzione: ciò può essere accertato attraverso l'insieme indiziario
- Il divieto di "bis in idem" non opera tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, perché perseguono presupposti e finalità differenti
- Chi impugna deve avere dedotto davanti al giudice di riesame le stesse questioni che poi si intendono proporre in Cassazione; deduzioni nuove non proposte al riesame sono inammissibili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28197/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28200/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28203/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28204/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28205/2025 del 01/08/2025
- Sentenza penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28206/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →