Cassazione Civile, Ordinanza n. 09843/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva redatto per due clienti degli atti di opposizione a precetto nei quali, riferendosi alla controparte avvocato, aveva usato espressioni quali "deontologicamente scorretto", "intento meramente speculativo", "fraudolentemente", "bassezza speculativa", "malafede" e simili. La controparte aveva quindi proposto autonoma azione per ottenere il risarcimento del danno da tali frasi offensive. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la condanna al risarcimento. In Cassazione il soccombente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 89 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere le espressioni non collegate all'oggetto della causa: secondo il ricorrente, lette nel contesto degli atti e della vicenda sostanziale, esse sarebbero state funzionali alla difesa e non meramente dispregiative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura, formalmente costruita come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: la valutazione della offensività delle espressioni e della loro estraneità rispetto all'esercizio del diritto di difesa. Tale apprezzamento, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che il giudice d'appello aveva motivatamente escluso ogni attinenza, anche indiretta, tra le frasi usate e la materia del contendere, ritenendole dettate da mera volontà offensiva. Seguono condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le espressioni sconvenienti od offensive inserite negli atti processuali possono fondare una pretesa risarcitoria/condanna se non risultano funzionali alla difesa e non presentano attinenza, anche indiretta, con l'oggetto della controversia.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato; la valutazione di offensività e di esercizio del diritto di difesa resta un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dei presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione di un'espressione processuale come sconveniente o offensiva, ovvero come legittimo strumento difensivo, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del contenuto degli atti processuali sotto la veste della violazione di legge.
- Per escludere la responsabilità ex art. 89 c.p.c. non basta che l'espressione sia inserita in un atto difensivo: occorre che essa sia effettivamente funzionale all'illustrazione della tesi difensiva e correlata, anche indirettamente, all'oggetto della controversia.
- Quando il giudice di merito motiva in modo congruo che le frasi hanno soltanto finalità dispregiativa e non apportano alcun contributo al tema controverso, la relativa decisione è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale.
Come è indicizzato
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