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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2668/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato il reato di cui all'art. 646 c.p. estinto per prescrizione, confermato le statuizioni civili e condannato l'imputata alla rifusione delle spese della parte civile. In cassazione la ricorrente deduceva: (i) omissione di sollevamento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p. (richiamando precedente ordinanza della Corte d'appello di Lecce); (ii) travisamento del fatto e vizio di motivazione per non avere la Corte d'appello disposto nuova perizia contabile e per aver dato rilievo a risultanze peritali ostative alla posizione difensiva (omessa consegna documentazione, errori di ricostruzione dei rendiconti, contestazioni sulle spese ascensori, pretesa compensazione di crediti); (iii) inattendibilità della consulenza peritale e mancata valutazione dei documenti prodotti dalla difesa; (iv) assenza dell'elemento soggettivo del reato in ragione di ritardi giustificati e della volontà di restituire le somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto privo di interesse il primo motivo sulla presunta omissione di sollevamento della questione di legittimità dell'art. 578 c.p.p., atteso che la Corte costituzionale aveva già dichiarato non fondate le questioni analizzate. Le restanti censure, tutte riconducibili a una diversa valutazione del materiale probatorio e alla richiesta di riconsiderazione dei fatti, sono state giudicate inammissibili in quanto tese a sollecitare un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria determinata in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla decisione di merito impugnata, la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 646 c.p. per prescrizione, ma aveva nel contempo confermato le statuizioni civili e condannato l'imputata alla rifusione delle spese della parte civile. Infine la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal patrono della parte civile in Cassazione non è stata accolta per mancata produzione di un contributo argomentativo rilevante.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma del reato contestato (appropriazione indebita). La Corte d'appello ha dichiarato il reato estinto per prescrizione; Cassazione ha confermato l'impianto procedurale di merito rispetto a tale decisione.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Norma riguardante la comunicazione degli atti al difensore. La Corte costituzionale ha già esaminato (e rigettato) la questione di legittimità sollevata, per cui la Cassazione ha ritenuto privo di interesse riproporla.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda la produzione e l'acquisizione dei documenti. La Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse violazione dei diritti della difesa legata all'espletamento della consulenza del P.M., e la Cassazione ha confermato l'impossibilità di sindacare le valutazioni probatorie in questa sede.

  • art. 359 cod. proc. pen.

    Disciplina l'accertamento tecnico effettuato dal pubblico ministero. La Corte ha ritenuto legittimo l'incarico conferito al consulente del P.M. poiché il contenuto è stato comunque utilizzato nel contraddittorio dibattimentale, rendendo irrilevante l'assenza di preavviso formale.

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Stabilisce termini e modalità per la proposizione di mezzi istruttori in appello. La giurisprudenza richiamata indica che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e subordinata alla dimostrazione di una necessità assoluta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili. Sulla base di tale norma la Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 6 CEDU e Direttiva (UE) 2016/343

    Richiamate nella questione di legittimità: la Corte costituzionale ha valutato le eccezioni in relazione a questi strumenti internazionali e le ha dichiarate non fondate, motivo per cui la Cassazione ha ritenuto inutile riproporle.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito ottenere una rinnovata valutazione del merito probatorio: le censure che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale; va chiesta e motivata tempestivamente e può essere disposta solo se gli elementi acquisiti sono manifestamente insufficienti.
  • La consulenza disposta dal pubblico ministero (art. 359 c.p.p.) può essere utilizzata nel giudizio se il suo contenuto è comunque sottoposto al contraddittorio in dibattimento; la mera mancata comunicazione formale non determina automaticamente vizio processuale rilevante.
  • Le questioni di legittimità costituzionale già definite dalla Corte costituzionale non possono costituire motivo utile in Cassazione se la decisione costituzionale ha già risolto il punto; manca l'interesse a reiterare la doglianza.
  • La pretesa di compensazione di crediti preesistenti non opererà se i crediti invocati non sono certi, liquidi ed esigibili; tale principio può incidere sull'accertamento dell'elemento soggettivo in reati patrimoniali.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare censure attinenti all'errore di diritto o a vizi logici evidenti nella motivazione: contestazioni basate su alternative plausibili di lettura del materiale probatorio sono tipicamente inammissibili.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di fondatezza procedurale o per sindacato di merito, il ricorrente può essere condannato anche a una sanzione pecuniaria oltre alle spese processuali.

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