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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27369/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori edilizi. In primo grado era stato revocato un decreto ingiuntivo con cui si chiedeva al committente il pagamento di euro 57.329,00 quale prezzo dei lavori, e il debito era stato ridotto a euro 25.491 oltre IVA. In appello, il committente aveva ottenuto il riconoscimento di un ulteriore credito risarcitorio per difetti di esecuzione di un muro e di una scala, con quantificazione del pregiudizio in euro 10.000 e condanna dell'appaltatore al minor importo di euro 15.491 oltre IVA. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa/ apparente motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valutato fatture, scrittura riepilogativa dei rapporti di dare-avere del 15.1.2008 e prove testimoniali per dimostrare pagamenti maggiori di quelli riconosciuti; 2) violazione di norme sostanziali e dell'art. 2697 c.c. per non aver attribuito alle fatture valore probatorio o indiziario del pagamento; 3) nullità per omessa pronuncia e motivazione incomprensibile sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo e abbandono dei lavori, con richiesta di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; 4) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. per non aver qualificato il ritardo e l'abbandono del cantiere come inadempimento imputabile all'appaltatore e per non averne tratto le conseguenze risarcitorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione, osservando che la sentenza impugnata spiegava in modo intellegibile perché i pagamenti ulteriori non risultassero provati e perché la scrittura riepilogativa non fosse idonea, essendo contestata e priva di firma dell'appaltatore. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché non vi era omissione di pronuncia ma solo contestazione della valutazione delle prove. Quanto alle fatture, la Corte ha ribadito che, in assenza di quietanza o annotazione equivalente, esse non provano il pagamento e, comunque, la critica investiva una valutazione di merito insindacabile in cassazione. Sul danno da ritardo e sull'asserito abbandono del cantiere, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato il motivo di appello e lo aveva respinto interpretando la clausola contrattuale come limite al compenso in caso di ritardo, non come disciplina dell'inadempimento; pertanto non sussistevano né nullità per motivazione apparente né violazione delle norme sull'inadempimento e sull'onere della prova. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice omette di pronunciarsi su una domanda o eccezione; non ricorre quando la doglianza riguarda la mancata valutazione di singoli elementi di prova.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, cioè non consenta di percepire la ratio decidendi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il livello del "minimo costituzionale"; non è sufficiente una motivazione graficamente esistente ma incomprensibile o meramente assertiva.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per rimettere in discussione la valutazione di merito dei documenti e delle prove.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza è configurabile solo nei casi di mancanza o apparenza della motivazione o di effettiva omissione di pronuncia.

  • art. 1218 c.c.

    La censura sul piano dell'inadempimento è infondata se la sentenza di merito non ha fondato la decisione su regole errate di responsabilità contrattuale.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è irrilevante se manca il presupposto dell'accertamento del danno risarcibile o se la domanda è stata correttamente respinta nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava sulla parte che allega il pagamento o il fatto estintivo del debito; la mancanza di prova dei versamenti giustifica il mancato riconoscimento della maggiore somma pretesa.

  • art. 2792 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva autonoma nella motivazione.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte ritenga insufficiente o non condivisibile la motivazione.
  • La doglianza ex art. 112 c.p.c. non può essere utilizzata per censurare la mancata considerazione di singoli mezzi di prova: l'omessa pronuncia riguarda solo domande, eccezioni e conclusioni, non l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Le fatture, in assenza di quietanza o di altra attestazione di avvenuto pagamento, non costituiscono prova del pagamento; possono al più essere elementi valutabili nel quadro complessivo, ma la loro incidenza resta rimessa al giudizio di merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, salvo che la sentenza applichi un criterio giuridico errato.
  • Se una clausola contrattuale disciplina il ritardo nell'adempimento limitando il compenso, essa non va automaticamente interpretata come regolazione dell'inadempimento totale o dell'abbandono dell'opera; occorre attenersi al suo tenore letterale e alla ratio accertata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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