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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 21284 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di rettifica relativo alla compravendita, avvenuta nell’anno indicato come (XXXXX), di un’area edificabile in zona urbanistica F.2.2, per la quale l’Ufficio aveva aumentato il valore dichiarato da Euro 53.730,00 a Euro 115.000,00, con maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali per Euro 7.353,00. La contribuente aveva contestato l’avviso, anche quanto al prezzo e al valore attribuito al terreno. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, con sentenza depositata il 7 giugno 2010, aveva confermato l’accoglimento del ricorso di primo grado, ritenendo l’atto insufficientemente motivato per la mancata allegazione del contratto utilizzato come comparazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione: con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l’avviso riproduceva gli elementi essenziali dell’atto comparativo; con il secondo ha denunciato l’insufficiente motivazione della sentenza d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: l’avviso riportava sinteticamente gli elementi essenziali della compravendita comparativa — dati catastali, ubicazione, superficie e corrispettivo — in misura idonea a far comprendere le ragioni della rettifica e a consentire la difesa della contribuente; non era quindi necessaria l’allegazione del documento richiamato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, in diversa composizione, perché esamini anche la contestazione del prezzo e del valore del terreno, non valutata in precedenza, e provveda sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa in via definitiva la correttezza del valore accertato dall’Ufficio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis

    Il contenuto dell'atto di compravendita assunto in comparazione, infatti, risulta riportato sinteticamente nell'atto di rettifica, con l'indicazione di tutti gli elementi essenziali (gli estremi catastali, l'ubicazione, la superficie, il corrispettivo) idonei a far conoscere al contribuente le ragioni sottese al provvedimento, sì da consentirgli l'adeguato esercizio del diritto di difesa.

    L’atto richiamato a sostegno della rettifica non deve essere necessariamente allegato se l’avviso riproduce gli elementi essenziali che consentono al contribuente di comprenderne la rilevanza e di difendersi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione è richiamata quale base processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, accolto dalla Corte.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La disposizione è stata invocata per censurare l’insufficiente motivazione della sentenza d’appello; il relativo motivo è rimasto assorbito dopo l’accoglimento del primo.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario fonda la rettifica su un altro documento non conosciuto dal contribuente, il documento può non essere allegato se l’atto impositivo ne espone in modo sufficiente il contenuto essenziale, così da rendere comprensibili le ragioni della pretesa e permettere una difesa effettiva.
  • La sufficienza della motivazione va valutata in concreto: per un atto di compravendita usato come comparabile, possono essere rilevanti gli elementi identificativi e valutativi essenziali, come ubicazione, dati catastali, superficie e corrispettivo.
  • L’accoglimento della censura sulla motivazione dell’avviso non determina automaticamente la conferma del valore accertato: se il contribuente ha contestato anche il prezzo o la stima e tali questioni non sono state esaminate, occorre il rinvio al giudice di merito per gli ulteriori accertamenti.

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