Cassazione Civile, Ordinanza n. 00103/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa risarcitoria/para-risarcitoria di un medico specializzato per la mancata tempestiva attuazione, da parte dello Stato, delle direttive comunitarie in materia di adeguata retribuzione dei medici specializzandi. In origine la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto a un indennizzo parametrato a un importo annuo poi rivalutato, calcolandolo però su quattro anni di corso e condannando solo la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In sede di primo ricorso per cassazione, fu cassata la rivalutazione dell'importo e fu disposto il rinvio per riliquidare l'indennizzo in relazione alla durata effettiva del corso. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha liquidato l'importo solo per due anni, ritenendo valutabili i primi due anni del corso, e ha compensato le spese per asserita oscillazione giurisprudenziale. Il ricorrente ha quindi denunciato: 1) violazione del giudicato interno ex artt. 2909 c.c. e 345 c.p.c., sostenendo che fosse ormai definitivamente coperta da giudicato la base di calcolo di almeno quattro anni e che il giudice di rinvio non potesse ridurla a due; 2) violazione delle norme sul trattamento economico dei medici specializzandi e dell'art. 116 c.p.c., per non avere la Corte d'appello considerato la documentata durata quinquennale del corso e avere liquidato l'indennizzo solo per due annualità; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese, ritenuta ingiustificata poiché la giurisprudenza sarebbe già stata univoca al momento della decisione di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dei Ministeri, poiché non erano stati parti del giudizio di rinvio e, in ogni caso, la sentenza d'appello originaria aveva già escluso la loro legittimazione passiva senza impugnazione sul punto. Nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accolto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare al ricorrente Euro 33.569,70 oltre interessi legali dal 20 maggio 2002. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del precedente giudizio di cassazione, mentre ha posto a carico della Presidenza del Consiglio le spese del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
È la norma processuale invocata per censurare la decisione di rinvio sotto il profilo della violazione di legge.
Il giudicato interno preclude la rimessione in discussione della statuizione coperta da acquiescenza o da mancata impugnazione.
Le questioni non devolute con impugnazione non possono essere riesaminate nel giudizio di rinvio.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
La mancata impugnazione della base di calcolo da parte della Presidenza del Consiglio ha determinato acquiescenza su quel punto.
art. 8, comma 2, d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991-1992
Va inteso nel senso che il decreto si applica agli iscritti dal 1991-1992; chi aveva già iniziato prima il corso resta escluso dall'applicazione del solo art. 6 anche per gli anni successivi.
art. 11, legge 19 ottobre 1999, n. 370
Costituisce il parametro normativo per la quantificazione equitativa del debito para-risarcitorio spettante ai medici specializzandi.
Richiamato per affermare che il debito è di valuta e quindi non è rivalutabile, salva prova del maggior danno.
Invocato dal ricorrente come violato per l'asserita mancata valutazione delle prove documentali sulla durata del corso.
Regola la soccombenza nella liquidazione delle spese; la compensazione è censurata perché ritenuta non giustificata dalla situazione giurisprudenziale.
La cassazione della decisione travolge la statuizione sulle spese del giudizio di rinvio per effetto espansivo interno.
La Corte, ritenuti non necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito sostituendosi al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la statuizione non impugnata o non devoluta con le impugnazioni preclude ogni modifica sfavorevole al soggetto che vi abbia prestato acquiescenza; il giudicato interno si forma sulla sequenza minima fatto-norma-effetto, non su enunciazioni astratte prive di concreta determinazione del bene della vita.
- Quando la durata del rapporto o del periodo rilevante è già accertata in sentenza o documentalmente provata, la liquidazione dell'indennizzo deve essere commisurata all'effettiva durata del corso o del rapporto e non a un numero inferiore di annualità privo di giustificazione.
- Il debito dello Stato per la mancata tempestiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di medici specializzandi ha natura di debito di valuta: la quantificazione segue il parametro normativo previsto, senza rivalutazione automatica, restando possibile solo la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.
- L'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 257/1991 va interpretato nel senso che il nuovo regime economico opera per gli iscritti ai corsi a partire dall'anno accademico 1991-1992 e non consente di limitare il riconoscimento ai soli anni posteriori, se il corso era già in corso alla data di entrata in vigore.
- La compensazione delle spese processuali richiede una motivazione effettiva e coerente con l'assetto giurisprudenziale esistente; in presenza di un orientamento ormai consolidato, la mera formula dell'oscillazione giurisprudenziale non è di per sé sufficiente.
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