Cassazione Civile, Ordinanza n. 18948/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente che, in appello, aveva ottenuto solo in parte soddisfazione: la Corte d'appello gli aveva riconosciuto ulteriori somme a titolo di indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, ma solo nei limiti risultanti dall'ultima busta paga di novembre 2014, dichiarando invece inammissibile la più ampia domanda di differenze retributive. Secondo il giudice di merito, tale ulteriore domanda era fondata su un nuovo tema di indagine, perché costruita sull'analitico raffronto di tutte le buste paga del periodo 2010-2014, e quindi su un fatto costitutivo non dedotto in primo grado. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 112, 132, 345 e 437 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come novum una mera valorizzazione di documenti già in atti; inoltre ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che il diritto alle indennità sostitutive fosse già provato documentalmente dalle buste paga prodotte sin dal ricorso introduttivo, anche alla luce della prova testimoniale e delle difese della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili e comunque infondati perché il ricorrente non aveva assolto all'onere di specificità e autosufficienza richiesto per censurare un error in procedendo: non aveva cioè riprodotto in modo idoneo gli atti necessari a dimostrare che il raffronto sistematico delle buste paga tra il 2010 e il 2014 fosse già parte della domanda originaria. La Suprema Corte ha condiviso la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la deduzione in appello di una pretesa fondata su un analitico confronto diacronico delle buste paga integrava un fatto ulteriore e dunque una domanda nuova, non superabile dal semplice richiamo a documenti già prodotti se il fatto storico non era stato previamente allegato. Ha anche escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva esaminato la doglianza dichiarandola inammissibile, e quella dell'art. 2697 c.c., perché la censura riguardava non la ripartizione dell'onere della prova ma la valutazione delle prove. Nulla è stato statuito sulle spese per mancata costituzione delle intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di legittimità della motivazione e della corretta decisione, ma senza rilievo autonomo rispetto alle censure processuali dedotte
la violazione è esclusa perché il giudice di merito aveva esaminato la domanda/motivo, dichiarandolo però inammissibile per novità
invocato nel motivo di nullità della sentenza, ma non ritenuto violato alla luce della motivazione resa dalla Corte d'appello
richiamato per il divieto di domande nuove in appello; la Corte conferma che la deduzione di un fatto costitutivo ulteriore integra novum
richiamato, nel rito del lavoro, per il divieto di nuove domande/eccezioni in appello; la Corte ribadisce la preclusione per fatti nuovi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma invocata per la nullità della sentenza denunciata come error in procedendo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge in tema di novità della domanda e onere della prova
il motivo deve essere specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti
la violazione è configurabile solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 1-bis, art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale disposizione collegata all'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un error in procedendo impone al ricorrente un rigoroso onere di specificità e autosufficienza: egli deve indicare e, nei limiti di pertinenza, riprodurre gli atti processuali necessari a consentire il controllo della Corte senza accesso al fascicolo di merito.
- La semplice produzione o il semplice richiamo a documenti già acquisiti non basta a evitare la novità della domanda se il fatto storico costitutivo su cui si fonda la pretesa non era stato previamente allegato nel giudizio di primo grado.
- Integra domanda nuova in appello non solo la modifica del petitum o della causa petendi, ma anche la deduzione di ulteriori fatti costitutivi che alterino l'oggetto sostanziale della lite.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice omette del tutto di esaminare una domanda o un motivo ritualmente proposto; non ricorre se il motivo viene esaminato e dichiarato inammissibile per novità.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice distribuisca l'onere della prova in modo errato tra le parti; non quando la censura miri in realtà a contestare la valutazione delle risultanze probatorie.
- rami
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