Cassazione Penale, Sentenza n. 39688/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Carmelo Raciti per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (riferimento al sodalizio Cappello-Carateddi) e per reati in materia di armi e riciclaggio. Il ricorrente ha dedotto: carenza di gravità indiziaria, con gran parte degli indizi riferiti alla posizione del figlio Salvatore; mancata individualizzazione dei riscontri a suo carico (es. rinvenimento dell'arsenale); errata qualificazione del rapporto come sinallagmatico invece che come estorsione subita; inammissibilità dell'appello della Procura per omessa indicazione delle esigenze cautelari; e motivazione insufficiente circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riguardo al profilo delle esigenze cautelari. Ha rigettato le censure sulla mancanza di gravità indiziaria e sull'inammissibilità dell'appello, confermando che esistono elementi indiziari e riscontri che collegano Carmelo Raciti al clan (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, disponibilità della struttura, versamenti per la detenzione del capo). Tuttavia la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza concreta e attuale del pericolo di reiterazione della condotta (tenuto conto anche della temporalità degli atti fino al febbraio 2020) e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a questo profilo, disponendo il rinvio al Tribunale del riesame per una nuova e più adeguata valutazione delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte conferma che opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per reati in contesto mafioso; tale presunzione può essere superata con valutazione prognostica fondata su elementi concreti.
art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che, anche nei reati aggravati dal metodo mafioso o finalità di agevolare il sodalizio, la presunzione di adeguatezza della custodia è relativa e non assoluta, richiedendo comunque valutazione dei parametri fattuali per le esigenze cautelari.
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Citato in relazione al regime carcerario del capo sodalizio cui sarebbero stati destinati i versamenti, come elemento indiziario dell'azione di sostegno al detenuto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 48 del 2015
Richiamata per l'affermazione che il concorrente esterno non è automaticamente assimilabile all'associato e che la presunzione di adesione permanente non è incontestabile; ciò impone valutazioni prognostiche sui rapporti tra imprenditore e clan.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello; Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà)
Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740; Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318
Ricostruzioni giurisprudenziali sul concetto di imprenditore 'colluso' versus 'vittima', e sui criteri per valutare il concorso esterno: rapporto sinallagmatico con reciprocità di vantaggi o comportamento indotto dalla forza intimidatrice.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra imprenditore 'colluso' e 'vittima': il primo intrattiene un rapporto sinallagmatico e trae vantaggi; il secondo subisce imposizioni per effetto della intimidazione e non trae vantaggi negoziali.
- Per i reati in contesto mafioso la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare è relativa: il giudice deve motivare specificamente la sussistenza delle esigenze cautelari con valutazione prognostica e dati fattuali aggiornati.
- La gravità indiziaria può reggere anche se alcuni riscontri riguardano persone diverse (es. il figlio), purché emerga un quadro indiziario complessivo e riscontri che colleghino il ricorrente alla condotta contestata.
- Il rinvenimento di elementi materiali (es. un arsenale) in un luogo riconducibile alla disponibilità congiunta della famiglia può costituire riscontro individualizzante se collegato ad altri elementi investigativi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, modalità di custodia).
- L'appello della pubblica accusa che impugna l'esclusione della gravità indiziaria dovrebbe, in linea con l'orientamento, indicare le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, salvo che non operi una presunzione relativa pienamente giustificata.
- In presenza di addebiti risalenti nel tempo il giudice cautelare deve esplicitare perché ritiene attuale il pericolo di reiterazione, valutando condotta di vita attuale e persistenza di interessi comuni con il sodalizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39606/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39607/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39610/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39614/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39615/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39616/2024 del 29/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →