Cassazione Penale, Sentenza n. 10606/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza per violazione di legge (art. 81 cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen.) e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione: il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra più condanne (due per art. 416 bis cod. pen. e una per art. 513 bis cod. pen.), aveva preso a pena base la misura indicata dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per il reato più grave e aveva poi applicato un unico aumento globale di anni quattro per le residue condanne senza motivare in modo distinto e proporzionato gli incrementi per ciascun reato satellite, omettendo i criteri di determinazione degli aumenti e della pena finale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania - Ufficio GIP per nuovo giudizio in diversa persona fisica. La Corte ha ritenuto carente la motivazione in relazione all'obbligo, richiamato dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 47127/2021, Pizzone), di individuare la pena base per il reato più grave e di calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, assicurando il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 cod. pen. Rimane fermo il riconoscimento della continuazione, ma il giudice dovrà riesaminare e giustificare il trattamento sanzionatorio dei reati satellite secondo i principi richiamati.
Norme richiamate
Richiama il principio di proporzionalità tra le pene e vieta il cumulo occulto: il giudice deve verificare che gli aumenti per i reati satellite rispettino i limiti e non configurino un cumulo materiale travestito.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di determinare la pena complessiva in caso di più condanne; la sua applicazione richiede motivazione puntuale sulla determinazione della pena complessiva, compresa la quantificazione degli aumenti per i reati in continuazione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
art. 187 disp. att. c.p.p.
Usata dal giudice come indicazione della pena base per il reato ritenuto più grave; la Corte ha rilevato però che la mera indicazione della pena base non è sufficiente senza la motivazione distinta degli aumenti per i reati satellite.
Indica il reato mafioso oggetto di due delle condanne considerate nella continuazione; la sua gravità è stata valutata dal giudice come prevalente, ma la quantificazione degli aumenti collegati ad altri reati deve essere motivata singolarmente.
Indica il reato (reato satellite) aggiuntivo incluso nella continuazione; anche per questo reato il relativo segmento di aumento deve essere calcolato e motivato separatamente.
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Sez. U. n. 47127/2021, Rv. 282269
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'obbligo per il giudice di determinare la pena complessiva nel reato continuato identificando la pena base e calcolando e motivando separatamente l'aumento per ciascun reato satellite, in modo da garantire la proporzione e impedire un cumulo occulto.
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013
Richiama il principio che nel rinvio per nuovo giudizio il procedimento deve svolgersi davanti a diversa persona fisica; la Corte ha disposto il rinvio ad altra composizione del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Quando è riconosciuta la continuazione tra più condanne il giudice deve individuare la pena base per il reato più grave e poi calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite.
- La motivazione degli aumenti deve essere proporzionata e consentire la verifica del rispetto dei limiti dell'art. 81 cod. pen., per evitare che si realizzi un cumulo occulto di pene.
- La semplice applicazione di un aumento globale senza specificare la misura attribuita a ciascun reato satellite e senza spiegare i criteri usati è insufficiente e determina annullamento con rinvio.
- In caso di carenza motivazionale grave il giudice della cognizione successiva deve ricalcolare la pena complessiva attenendosi ai principi di legge e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite; il rinvio deve essere a diversa persona fisica se richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.
- Nei procedimenti di determinazione della pena complessiva il giudice dovrebbe esplicitare i criteri di valutazione della gravità relativa dei reati, la consistenza delle singole condanne e il calcolo numerico degli aumenti per ciascun satellite, così da rendere verificabile il rispetto della normativa.
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