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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12233/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la condanna del Tribunale di Termini Imerese per usura aggravata e estorsione. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 110 e 644 c.p. (usura) e agli artt. 110 e 629 c.p. (estorsione), contestando in particolare la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Cangelosi e l'interpretazione della documentazione e delle testimonianze (anche acquisite per la prima volta in appello). Sostiene, altresì, che le minacce sarebbero state rivolte da altro soggetto (Mazzola Antonino) e non da lui.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che il ricorso si risolvesse in una mera richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio e delle dichiarazioni della persona offesa, ossia in una censura di merito non sindacabile in sede di legittimità. La Corte di appello aveva motivato la credibilità della persona offesa e il ruolo del ricorrente come "veicolatore-intermediario" del prestito usurario, richiamando anche intercettazioni e scambi di messaggi. La Cassazione ha inoltre ravvisato aspecificità del ricorso (mancata correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata) e la natura non censurabile, in sede di legittimità, delle contestazioni che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte lo considera rilevante per la ricostruzione del ruolo del ricorrente nelle condotte contestate ma non statuisce sul merito della qualificazione giuridica, essendo il ricorso inammissibile.

  • art. 644 cod. pen.

    Norma che sanziona l'usura; indicata quale precedente incriminazione confermata in sede di merito, ma la Cassazione non ha riesaminato le questioni di fatto sottese alla prova dell'usura.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che sanziona l'estorsione; richiamata in relazione alle censure mosse dal ricorrente sulle dichiarazioni della persona offesa e sugli episodi estorsivi; la valutazione della prova è stata ritenuta questione di merito non sindacabile.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità: il ricorso deve confrontarsi con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e non limitarvisi a proporre una diversa lettura delle stesse.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per disporre le conseguenze processuali (condanna alle spese e ammenda), in quanto il ricorso si risolve in doglianze di merito non consentite in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione di fatto e della credibilità dei testimoni fatta dai giudici di merito: le critiche che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dedurre vizi di diritto o motivazioni manifestamente contraddittorie, non semplicemente esporre una valutazione probatoria alternativa.
  • Il ricorso deve essere specifico e collegato puntualmente alle ragioni della decisione impugnata; l'aspecificità (mancata correlazione con le argomentazioni del giudice) conduce all'inammissibilità.
  • Le contestazioni basate su possibili interpretazioni alternative di intercettazioni, documenti o messaggi sono spesso considerate questioni di merito e, salvo elementi che evidenzino un vizio giuridico o una manifesta illogicità della motivazione, non sono sindacabili.
  • Chi propone ricorso in Cassazione rischia sanzioni economiche (spese e ammenda) se il ricorso è ritenuto infondato e frutto di colpa nella determinazione dell'impugnazione; è quindi prudente concentrare il gravame su profili di diritto chiari e riconoscibili in sede di legittimità.

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