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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33858/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per il completamento di edifici residenziali, garantito da polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia assicuratrice a favore della stazione appaltante. L'appaltatore conveniva in giudizio l'ente pubblico chiedendo, tra l'altro, l'accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento dell'ente e l'esclusione di qualsiasi diritto dell'ente all'escussione della garanzia; l'ente proponeva domanda riconvenzionale per penale da ritardo e costi di riappalto; il garante interveniva chiedendo, in via principale, la declaratoria di estinzione della garanzia per mancato collaudo nei termini di legge, in subordine l'inopponibilità dell'escussione per abusività della richiesta, e ulteriormente lo svincolo della garanzia nella misura corrispondente ai lavori eseguiti. In appello la domanda del garante era stata rigettata perché ritenuta subordinata alla proposizione di una domanda di escussione che la corte territoriale reputava inammissibile. In cassazione la compagnia deduceva: violazione delle norme speciali sui collaudi e sulle garanzie negli appalti pubblici, sostenendo che anche in caso di risoluzione anticipata per colpa dell'appaltatore l'amministrazione doveva procedere a collaudo parziale e, non avendolo fatto, la garanzia si era estinta; omesso esame di fatti decisivi sull'esistenza di un credito dell'appaltatore per lavori eseguiti non contabilizzati e sull'assenza di prova del danno dell'ente; violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di svincolo della garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile alla fattispecie la regola per cui, anche nel caso di risoluzione anticipata dell'appalto pubblico con esecuzione parziale dell'opera, la stazione appaltante deve procedere al collaudo, sia pure parziale, entro il termine previsto; in mancanza, la garanzia fideiussoria si estingue. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando estinta la garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice in favore dell'ente appaltante. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate sia nel rapporto tra garante e ente, sia in quello tra garante e appaltatore.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, L. 741/1981

    L'ente appaltante deve emettere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori eseguiti all'esito della loro ultimazione; l'omissione o il ritardo comporta l'estinzione delle garanzie fideiussorie.

  • art. 37 D.M. 145/2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dello svincolo delle garanzie negli appalti pubblici.

  • art. 28 L. 109/1994

    Richiamato quale norma di continuità della disciplina dei collaudi e delle garanzie negli appalti pubblici.

  • art. 30 L. 109/1994

    Richiamato come norma di continuità della disciplina applicabile ratione temporis alle garanzie negli appalti pubblici.

  • art. 101 d.P.R. 554/1999

    Richiamato come disposizione intermedia che ha mantenuto la continuità normativa della disciplina sul collaudo e sullo svincolo delle garanzie.

  • art. 136 d.lgs. 163/2006

    Richiamato nei fatti quale base della procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore.

  • art. 1174 c.c.

    Richiamato per evidenziare che il credito dell'appaltatore è almeno in parte soddisfatto quando l'opera è stata parzialmente eseguita.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale evocata per la censura di violazione di legge nel primo motivo di ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Norma processuale evocata per la censura di omesso esame di fatti decisivi nel secondo motivo.

  • artt. 112 e 113 c.p.c.

    Norme processuali evocate per lamentare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 105 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per l'intervento del garante nel giudizio di primo grado.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria con cui la domanda riconvenzionale dell'ente venne estesa alla terza interveniente.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Applicato per la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 2041 c.c.

    Citato dalla parte attrice nel giudizio di merito come eventuale base per il pagamento dei lavori eseguiti e non contabilizzati.

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici, se l'opera è stata eseguita solo parzialmente ma la risoluzione interviene prima dell'ultimazione, la stazione appaltante deve comunque attivare il collaudo parziale della parte eseguita, quando ciò sia materialmente e giuridicamente possibile.
  • L'omissione o il ritardo del collaudo nei termini di legge determina l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata a favore della stazione appaltante, anche quando il contratto sia stato risolto anticipatamente per inadempimento dell'appaltatore, purché vi sia stata una parziale realizzazione dell'opera.
  • La condotta inadempiente dell'appaltatore non esclude di per sé lo svincolo della garanzia: occorre verificare se l'inadempimento abbia concretamente impedito lo svolgimento del collaudo; in mancanza di tale prova, la garanzia si estingue.
  • Quando la Corte di cassazione ritiene definitivamente accertati i fatti rilevanti e non occorrano ulteriori verifiche istruttorie, può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.
  • La parte che invochi l'impossibilità di collaudo per effetto dell'inadempimento altrui deve allegare e provare specificamente il fatto impeditivo che giustifichi il mancato svolgimento delle operazioni di collaudo entro il termine legale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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